Legge Regionale – Regione Sicilia 6 febbraio 2008, n. 1
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008”
(Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 febbraio 2008, n. 7)
(omissis)
1. Le province regionali e i comuni della Regione devono assicurare locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili, di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiamati a cariche elettive o a incarichi presso organi istituzionali. All'onere del presente articolo si provvede mediante parte delle disponibilità, sino alla misura dell'1%, del fondo in favore degli enti locali. (1)
(omissis)
(1) si veda la Circolare reg. 3 giugno 2008, n. 11 e la Circolare Assessoriale 12 ottobre 2011, n. 30.