Circolare Regione Veneto 19 dicembre 1994, n. 37
"Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire
la vita di relazione". (Legge Regionale 30.08.93 n.41). Disposizioni applicative."
(Pubblicata nel B.U.R. 20 gennaio 1995, n. 6)
Nota bene: dopo l'abrogazione della Legge
regionale 30 agosto 1993, n. 41 operata dall'articolo 28 della Legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche”, la presente Circolare
non ha più cogenza.
(Indirizzata ai: Sigg. Presidenti delle provincie del
Veneto; Sigg. Sindaci dei Comuni del Veneto).
1- premessa
La legge regionale 30.8.93 n.41 "norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche e per favorire la vita di
relazione" si inserisce nell'insieme compiuto delle norme
statali riguardanti l'accessibilità e la visitabilità degli
edifici pubblici (DPR 384/78) e degli edifici privati (L. 13/89 e
L. 104/92) non tanto e non solo come strumento di attuazione
delle stesse ma come momento di sviluppo e di promozione di un
processo culturale finalizzato a creare condizioni favorevoli
alla vita di relazione.
Il testo normativo fa trasparire l'intento prevalente del
legislatore inteso a promuovere, appunto, la vita di relazione,
la partecipazione alle attività sociali e produttive e a
eliminare ogni ostacolo, fisico e artificiale, che impedisca la
effettiva possibilità di relazione e, quindi, di integrazione
tra i cittadini.
La legge non si rivolge, dunque, ad una particolare tipologia
di utenti, come la dizione dell'art. 3 punto c) potrebbe indurre,
a ritenere, ma, al contrario , superando una obsoleta e
categorizzante relazione tra barriera e disabilità, essa tende a
focalizzare l'attenzione sugli orizzonti più ampi e socialmente
qualificati della piena interazione comunicativa tra tutti i
cittadini.
Funzionale a tale visione appare la scelta di delegare le
funzioni amministrative alle Provincie e ai Comuni.
Tale scelta risponde, infatti, alla precisa esigenza di
riportare a livello locale un complesso di competenze operative
che implicano la conoscenza diretta dei bisogni dei cittadini e
degli ostacoli reali che inibiscono la vita di relazione e la
predisposizione appropriata dei mezzi idonei per ricreare
opportunità di piena vita sociale.
Solo a livello locale, infatti, è possibile attivare la
ricerca di convergenze tra l'iniziativa privata e l'iniziativa
pubblica per la realizzazione di un programma integrato di
interventi capaci di creare "percorsi" agibili senza
soluzione di continuità tra la dimensione di vita privata, il
momento lavorativo e la vita sociale in tutte le sue espressioni.
In tale logica, il Comune assume iniziative utili a fornire al
cittadino interessato ogni forma di informazione circa le
opportunità di accesso ai contributi e nel contempo provvede a
raccordare il proprio piano di interventi su edifici e spazi
pubblici con gli interventi espressi dalle iniziative progettuali
dei soggetti privati.
Significativa appare, altresì, la scelta di costituire un
centro di documentazione finalizzato alla promozione e allo
sviluppo di un contesto culturale sensibile al problema di tutte
le barriere (strutturali e sociali).
Le funzioni di detto centro rispondono ad una variegata
tipologia di istanze (documentali, di aggiornamento, di
informazione e di formazione) che sono apparse emergenti nel
territorio e che possono concorrere a rendere più incisivo ed
efficace l'intervento pubblico in materia.
2. Aspetti amministrativi e gestionali
della legge
L'affidamento delle competenze amministrative relative alla
gestione delle risorse finanziarie regionali alle provincie e
comuni che, come si è detto costituisce l'aspetto di novità
della legge regionale 41/93, richiede alcune indicazioni
operative al fine di uniformare il rapporto tra soggetti titolari
della funzione e la Regione, da un lato e i soggetti interessati
da un altro.
a) adempimenti delle provincie.
Le Provincie ricevono, nei termini fissati dalla legge, le
istanze di contributo prodotte da soggetti pubblici (comuni,
IPAB,....) cui possono unire le iniziative progettuali
riguardanti ambiti di propria competenza.
Le domande devono contenere i seguenti elementi:
- attestazione del titolo di possesso del bene interessato
all'intervento;
- specificazione delle funzioni cui è adibito ciascun
edificio nel quale si intende intervenire per garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità;
- tipologia degli interventi previsti negli edifici o negli
spazi pubblici con la specificazione degli eventuali ausili ed
attrezzature che si intendono acquisire;
- i costi analitici delle opere e degli ausili;
- l'entità e la provenienza delle risorse disponibili per
effettuare l'intervento;
- notizie circa la fattibilità delle opere stesse (progetto esecutivo, affidamento lavori....) e i tempi di realizzazione.
- indicazione circa la destinazione di quote delle entrate
derivanti dagli oneri di urbanizzazione(per i comuni).
L'ufficio competente della amministrazione provinciale
incaricato della istruttoria delle domande esamina le singole
istanze in ordine ai seguenti aspetti:
- l'ammissibilità : è un giudizio fondato sulla sussistenza
dei requisiti di regolarità formale della domanda, di
rispondenza della stessa ai fini della legge, e di coerenza con
le scelte espresse nel piano annuale di cui all'art. 14 della
legge regionale 41/93.
- definizione dei costi: con l'avvertenza di considerare i
soli costi relativi all'effettuazione di opere direttamente
finalizzate alla eliminazione di barriere ovvero per l'acquisito
degli ausili.
Conseguentemente le domande che presentano scarsa analiticità
nei costi e insufficiente chiarezza nella indicazione delle opere
da eseguire non sono ammissibili a contributo.
E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'ente
istante chiarimenti e integrazioni.
La conclusione del processo istruttorio si sostanzia nella
definizione del fabbisogno provinciale risultante dalla somma dei
fabbisogni delle singole domande calcolato in base ai parametri
posti dalla legge.
Il fabbisogno provinciale, da inoltrare alla Regione entro i
novanta giorni prescritti dalla legge, viene articolato per
tipologia di intervento e relativi costi secondo l'allegato
prospetto (All. 1).
Le provincie provvedono alla erogazione dei fondi trasferiti dalla Regione secondo le procedure e i criteri stabiliti dall'art. 20 della legge 41/93 avvertendo che nel caso di inadeguato trasferimento rispetto alla somma esposta a fabbisogno le somme vanno ripartite sulla base di ulteriori criteri (rilevanza della funzione sociale dell'edificio, numero dell'utenza....) da determinarsi preventivamente a cura dell'ente medesimo, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.
In caso di trasferimenti insufficienti costituisce titolo di
priorità l'entità delle risorse finanziarie, sia proprie sia
derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Le singole erogazioni possono essere disposte con le seguenti
modalità:
- liquidazione dell'acconto, nella misura del 50% del contributo concesso, sulla base di apposita richiesta dell'ente beneficiario
contenente l'indicazione degli estremi del contratto di appalto e
con allegato verbale di consegna dei lavori;
-liquidazione del saldo sulla base di apposita richiesta con
allegato il certificato di regolare esecuzione dell'opera,
attestata conforme al progetto originario e contenente il
prospetto della liquidazione della spesa, redatto dal Direttore
dei lavori e confermato dal responsabile dell'Ufficio tecnico
dell'ente beneficiario.
Le risultanze di rendiconto di cui all'art. 20 c. 7 vanno
riportate utilizzando il prospetto che si allega (All.3)
b) adempimenti dei comuni
I comuni ricevono le istanze di contributo espresse da
proprietari o locatari di edifici e spazi privati aperti al
pubblico (art. 9); da proprietari, usufruttuari o locatari di
case di civile abitazione (art. 10) c. 1), da titolari di imprese
per l'adeguamento del posto di lavoro (art. 10 c. 1).
Le domande (in bollo) devono contenere i seguenti elementi:
- per gli edifici privati di cui all'art. 10: documentazione
attestante a norma di legge le condizioni di disabilità del
richiedente o del componente il nucleo famigliare;
- per gli edifici e spazi privati aperti al pubblico:
indicazioni funzionali dell'edificio o dello spazio su cui sono
previsti interventi;
- per l'impresa: descrizione delle modifiche o degli
adeguamenti che si intendono apportare al posto di lavoro
occupato in modo stabile da persona disabile.
- indicazione analitica delle opere da eseguire, degli ausili
e attrezzature da acquistare con la specificazione dei costi
relativi;
- la dichiarazione di avere (o di non aver) inoltrato domanda
per lo stesso fine in riferimento ad altre leggi;
- dichiarazione che le opere non sono eseguite e che gli
ausili e attrezzature non sono ancora stati acquistati.
L'istruttoria comunale è svolta ad accertare:
- l'ammissibilità a contributo di ogni singola domanda. Il
giudizio di ammissibilità si fonda sull'accertamento del
rispetto dei termini, sull'aderenza delle opere alle finalità
della legge, nel rispetto delle stesse alle norme edilizie
comunali e nella coerenza con il piano emesso dalla Giunta
Regionale.
- la definizione del fabbisogno individuale articolato per
tipologia di spesa;
- la definizione del fabbisogno comunale risultante dalla
somma dei fabbisogni individuali.
Nel termine di novanta giorni prescritti il Comune invia alla
Regione il fabbisogno comunale utilizzando l'allegato modulo
(All. 2).
La liquidazione dei fondi regionali assegnati viene
effettuata, previo accertamento della regolare effettuazione
delle opere previste (o acquisto degli ausili e attrezzature) e a
fronte della documentazione attestante le spese.
In particolare ai fini della liquidazione del contributo in
un'unica soluzione a lavori ultimati, il beneficiario accompagna
la richiesta, con la seguente documentazione:
1- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore
dei lavori per opere che comportano, a termini di legge, la
necessaria assistenza di un tecnico abilitato, ovvero
sottoscritto dalla ditta che ha effettuato la fornitura e/o
l'installazione.
2. fatture quietanzate attestanti la spesa sostenuta.
3- L'erogazione delle somme assegnate potrà, per interventi
di adattamento di mezzi di locomozione, essere effettuata in base
alla documentazione attestante le spese sostenute e la
certificazione di collaudo dell'opera rilasciata dalla competente
autorità.
In sede di liquidazione l'ufficio comunale competente accerta
altresì l'esistenza di eventuali contributi assegnati per il
medesimo fine per la stessa domanda, provvedendo ad effettuare i
necessari conguagli nel caso in cui tale accertamento dia esito
positivo.
Di norma non sono ammesse variazioni nella esecuzione degli
interventi per cui si richiede il contributo. Tuttavia
l'amministrazione comunale, preventivamente interessata, può
autorizzare scelte differenti purché rientranti nel medesimo
genere (es.: da installazione di ascensore a installazione di
montascale).
I cambiamenti di intervento, ora ipotizzati, possono
comportare modificazioni del fabbisogno solamente in diminuzione.
3- Rapporti tra le procedure della
legge regionale 41 e quelle della legge 13/89.
Le domande ai sensi della legge 13/89 conservano procedure
differenti e pertanto il cittadino interessato dovrà presentare
due domande distinte avendo cura di allegare alle domande per la
legge 13/89 la documentazione prescritta dalla circolare
ministeriale (22 giugno 1989 n. 1669/UL-supplemento ordinario
alla G. U. n. 145 del 23.06.1989 n. 47).
L'istruttoria delle due domande si sviluppa in modo distinto
riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al momento
delle effettive assegnazioni.
Nel caso in cui il percorso istruttorio abbia conclusione in
tempi differenti il Comune provvede a erogare al cittadino il
contributo che si perfeziona per primo operando eventuali
conguagli sugli importi del contributo che matura
successivamente.
4. Interventi per l'adattamento dei
mezzi di locomozione.
Il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13 della legge regionale 41/93 comporta la presentazione di domande specifiche nelle quali deve essere espressamente indicato il comma di riferimento.
Le domande che concorrono ai benefici di cui al comma 1 devono
essere corredate dalla seguente documentazione:
- certificazione attestante le condizioni di menomazione o di
disabilità del richiedente interessato alla guida;
- certificazione attestante l'abilitazione alla guida;
- tipo di auto, targa e anno di immatricolazione;
- descrizione delle modificazioni da apportare;
- preventivo di una ditta specializzata munita di
autorizzazione a compiere gli adattamenti richiesti.
- la specificazione di eventuali domande avanzate, per lo
stesso fine, con riferimento alla legge 104/92 art. 27.
Le domande intese a concorrere ai benefici dell'art. 13 comma
2 devono essere corredate dai seguenti documenti:
- indicazione del rapporto esistente tra il richiedente, titolare del mezzo e con patente di guida, e la persona disabile (o le persone disabili ) interessata al trasporto;
- certificato di collaudo del mezzo modificato rilasciato
dalla competente autorità;
- fattura attestante la spesa sostenuta per le opere di
adattamento.
La regolarità della documentazione sopraindicata consente di
definire, con precisione, il fabbisogno per le differenti
fattispecie di domanda.
L'erogazione dei fondi assegnati avviene, come sopra
specificato, acquisendo agli atti la documentazione attestante le
spese sostenute e i collaudi previsti a norma di legge.
5- Il centro di documentazione.
Le forme e le modalità di fruizione delle prestazioni e degli interventi di competenza del centro di documentazione saranno oggetto di successiva comunicazione formale appena il centro sarà' reso funzionante.