Ciechi civili: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).
Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  • è indipendente dal reddito;
  • è indipendente dall'età.

Importo 2010: Euro 783,60 mensili per 12 mensilità.

E' cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.
E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

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