Homepage > Pensioni e indennità > Minorazioni civili - provvidenze economiche > Ciechi civili - Pensione ai ciechi parziali
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
Importo 2008: Euro 246,73 per 13 mensilità.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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