Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

  • viene erogata indipendentemente dall'età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2008: Euro 465,09 per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale