I permessi lavorativi: la domanda
I permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992 si ottengono,
nel caso sussistano tutti i requisiti, dopo aver presentato formale richiesta
e aver ricevuto la relativa concessione.
Anche in questo caso c’è una sostanziale differenza fra i dipendenti
pubblici e i lavoratori assicurati con l’INPS.
In entrambi i casi, comunque, la domanda assume la forma di una autocertificazione
in cui si dichiarano una serie di condizioni personali e del familiare cui si
intende prestare assistenza: stato di handicap, parentela e affinità,
dati anagrafici propri e del familiare e altre indicazioni, se richieste, relative
alla continuità e all’esclusività dell’assistenza.
Ulteriori indicazioni possono essere inserite rispetto alla modalità
di fruizione (frazionata o per intero).
Nel comparto pubblico la responsabilità e la discrezionalità
di accogliere le domande sono attribuite ai dirigenti dell’amministrazione
di riferimento (solitamente l’ufficio personale o delle risorse umane)
che verificano la correttezza sostanziale e formale delle richieste.
INPDAP e Ministero della Pubblica Amministrazione non hanno mai elaborato un
modello unico di domanda dei permessi.
Per gli assicurati INPS il percorso è diverso. Innanzitutto l’INPS,
nel proprio sito (www.inps.it, sezione “Moduli”),
oltre che presso tutte le sedi periferiche, garantisce ai propri assicurati
la disponibilità dei moduli necessari alla richiesta dei permessi e dei
congedi lavorativi.
Bisogna però sapersi orientare.
Il modulo Hand 1 è riservato ai genitori o affidatari di minori. Il modulo
Hand 2 è rivolto ai genitori, ai familiari di portatori di handicap maggiori
di tre anni e ai coniugi. Il modulo Hand 3 riguarda i disabili con handicap
grave che lavorano.
Modelli diversi sono previsti per la richiesta del congedo retribuito di due
anni.
Tutti i moduli devono essere accompagnati dal modulo Hand Agr nel caso in cui
il richiedente sia un lavoratore agricolo. Superfluo precisare che questi modelli
non valgono per gli assicurati INPDAP. Tutti i moduli devono essere accompagnati
dal certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3,
comma 3, della Legge 104/1992).
La domanda viene presentata all’INPS che ne verifica la sola correttezza
formale e ne dà l’assenso. Va poi presentata anche al datore di
lavoro cui, di recente, è stata attribuita la competenza di verificare
la correttezza sostanziale per l’accettazione della domanda.
L’INPS ha precisato che una volta accolta la domanda non è più
necessario ripresentarla annualmente a meno che le condizioni soggettive non
siano modificate (esempio: la certificazione di handicap grave sia stata rivista
o sia scaduta).
Vedi anche:
I permessi lavorativi e il certificato di handicap
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale