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L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).
Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni
Condizioni:
Importo 2008: Euro 233,00 per 12 mensilità.
L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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