Sordomuti: la pensione

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. E' concessa alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

  • essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • non disporre di un reddito personale superiore a Euro 14.466,67;
  • essere stato riconosciuto sordomuto.

Importo 2008: Euro 246,73 per 13 mensilità.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale