Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997 ha previsto alcune agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità
Questi benefici sono concessi sia al momento dell'acquisto (IVA agevolata) che in fase di dichiarazione annuale dei redditi.
Con queste misure il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l'autonomia delle persone con disabilità.
Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l'applicazione di un'aliquota IVA di favore all'atto dell'acquisto di quei prodotti.
Questo significa che è dovuta allo Stato un'IVA del 4% anziché del 20%.
I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro.
Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò esclude dall'agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell'apprendimento.
Come ottenere l'agevolazione?
All'atto dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:
Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta impegnativa).
Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda in aggiunta anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione.
In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.
Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell'acquisto.
Si ricorda che su tali prodotti è possibile ottenere anche la detrazione in sede di denuncia annuale dei redditi. (Si veda la scheda specifica).
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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