Parere Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale, 6 febbraio 2007, n. 1
“Benefici spettanti ai genitori di disabili ai sensi dell’art.
42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 – richiesta di parere.”
SINTESI: In base all’art.
42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 durante il periodo di congedo straordinario
concesso per l’assistenza ai figli disabili per un massimo di due anni,
da utilizzare in maniera continuativa o frazionata, entrambi i genitori non
possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si fa riferimento alla richiesta di parere posta da codesto Istituto con lettera
del 1 dicembre 2006, n. 108/06, concernente le modalità di fruizione
del congedo straordinario di cui all’art.
42, comma 5, del d. lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi disciplinati dall’art.
33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.
Nello specifico si chiede di conoscere se l’utilizzo del predetto congedo
in maniera frazionata da parte di un genitore precluda la possibilità
di usufruire nello stesso mese dei permessi retribuiti previsti dall’art.
33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 anche nell’ipotesi in cui non
ne fruisca l’altro genitore.
L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel disciplinare il congedo
straordinario, nel limite massimo di due anni, fruibili in modo continuativo
o frazionato, ha stabilito che entrambi i genitori non possono utilizzare contemporaneamente
il congedo in questione ma solo alternativamente.
La norma dispone, inoltre, che “durante il periodo di congedo entrambi
i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
In virtù di questa previsione normativa, a parere dello scrivente, durante
il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato,
sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare nello stesso
mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti
dall’art. 33, comma 3, della legge n.
104 del 1992. Entrambi i benefici sono finalizzati alla tutela del figlio disabile,
consentendo la disponibilità di tempo per l’assistenza mediante
assenza giustificata dal lavoro, cosicché in base alla lettera delle
legge e alla ratio delle norme non pare configurabile un cumulo nell’arco
dello stesso periodo di riferimento.
Perciò, se il congedo straordinario è utilizzato in una parte
anche minima di un mese, in questo stesso mese non sarà possibile usufruire
dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della citata legge n. 104.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco Verbaro