Circolare Ministeriale _ Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa, 23 aprile 2010, n. 21/E
“IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta”
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni
interpretative poste all’attenzione della scrivente, in merito:
1) agli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d’imposta
del 36 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
2) alla detrazione d’imposta prevista dall’art. 2 del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
3) alla detrazione d’imposta introdotta dall’art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per incentivare la realizzazione
di interventi di risparmio energetico;
4) alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta
previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati
in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da
studenti fuori sede;
5) agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali
in favore dei portatori di handicap;
6) al credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione
o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.
(omissis)
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI
5.1. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap
psichico
D: I portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto delle auto anche se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992?
R: I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto
da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla
certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto
del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti
con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:
- verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art.
4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che
il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art.
3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento,
di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508
del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità
civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).
Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le
altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto
di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio
1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio
2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale
dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art.
4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già
ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni
mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità
civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti
chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi
o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori
di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi,
lo stato di handicap grave di cui all’art.
3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato
dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento
dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito
la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della
stessa.
Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti
genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente
inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non
essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”.
Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione
medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica
disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
5.2. Certificazione che attesta l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore
D: Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli i soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione in possesso di una certificazione di invalidità civile attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”?
R: Per quanto concerne i soggetti disabili con grave limitazione
della capacità di deambulazione, o pluriamputati, con circolare
11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter
fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di
adattamento, è stato richiesto il verbale di accertamento dell’handicap
emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della
legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione
di handicap grave ai sensi dell’art. 3
della legge n. 104 del 1992, derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni)
che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione.
Analogamente a quanto affermato in relazione al quesito 5.1., si deve ritenere
che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della
capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione
di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante
specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, semprechè
il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla
gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento
formale della gravità dell’handicap da parte della commissione
medica di cui all’art. 4 della legge n.
104 del 1992.
5.3. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di down
D: L’art. 94, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), prevede che “in
considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva
solo in parte stabile, definita ed evidente,…, le persone con sindrome
di down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate,
dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o
dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate
da ulteriori visite e controlli”.
In considerazione di quanto previsto dalla norma sopra citata, si chiede di
sapere se le persone affette da sindrome di down possano fruire delle agevolazioni
fiscali previste per l’acquisto di veicoli presentando il certificato
rilasciato dal proprio medico di base?
R: Tenuto conto della previsione contenuta nell’art.
94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si ritiene che qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto
da sindrome di down, tale certificazione sia valida anche ai fini del riconoscimento
delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (che rinvia, genericamente, alle agevolazioni previste
dall’art. 8 della legge n. 449 del 1997).
Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i
soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da
disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei
requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento, come previsto
dall’art. 30 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
5.4. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
D: In relazione ai portatori di handicap psichico o mentale
di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento, si chiede di sapere se, ai fini delle agevolazioni fiscali
previste per l’acquisto di veicoli, il riconoscimento della predetta indennità
debba essere inteso come requisito sanitario ovvero, in senso più stretto,
quale effettiva concessione della provvidenza sanitaria. Ad esempio, un soggetto
che ha ottenuto dalla Commissione medica per l’invalidità civile
il riconoscimento del diritto all’accompagnamento decade dall’agevolazione
fiscale nel caso in cui la Regione, ai sensi della legge
n. 18 del 1980, non concede l’indennità di accompagnamento
in quanto, in alternativa, prevede il ricovero gratuito in un istituto di cura?
R: Relativamente ai requisiti sanitari per il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento, di cui devono altresì
essere in possesso i portatori di handicap psichico per accedere ai benefici
fiscali previsti per l’acquisto di veicoli, si ritiene che, qualora il
diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente
commissione, la sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale
il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente
pubblico, così come previsto dalla legge n. 18
del 1980, in linea di principio non precluda la fruizione dell’agevolazione
fiscale per l’acquisto dell’auto.
Si fa presente, peraltro, che affinché la fruizione del beneficio risulti
legittima, il veicolo deve risultare utilizzato a vantaggio dell’invalido,
così come richiesto dall’art. 1, comma 36, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori
di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche
deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla
agevolazione in questione.
(omissis)