Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale del Personale degli Affari Generali, 24 luglio 2009, n. 9
“Congedi retribuiti ex art.42 d. lgs. 26 marzo 2001 n.151.”
Prot. N: R.U.0022112-24/07/2009
Con riferimento alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in merito
ai congedi retribuiti biennali , si ritiene opportuno riassumere la normativa
in materia delineando nel contempo gli aspetti più significativi.
La Legge 388/2000 art.80 comma 2, ripreso dall’art.42,
comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001
n.151, ha introdotto il diritto, per i genitori di persone con handicap
grave, o dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli o sorelle conviventi ,
di usufruire di due anni di congedo retribuito,purchè abbiano titolo
a fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per l’assistenza
del figlio in situazione di gravità (art.33
comma 3 L.104/92).
Successivamente la Corte Costituzionale, con le sentenze
n. 233/2005 e n. 158/2007, ha stabilito che
tale diritto spetta ai fratelli e sorelle conviventi, anche nell’ipotesi
in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del
figlio con handicap grave perché totalmente inabili e al coniuge convivente
con il disabile.
Si precisa che,in caso di assistenza a fratelli o sorelle, l’inabilità
dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile
lo stato di invalidità totale.
Da ultimo con sentenza n. 19/2009 la Corte Costituzionale
include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo retribuito anche il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura dei
genitori che si trovano in situazione di grave disabilità.
Pertanto, attualmente, hanno diritto ai congedi: - i genitori anche adottivi
e affidatari, che potranno fruirne alternativamente ma non contemporaneamente;
- il coniuge convivente; - i fratelli e le sorelle conviventi, in caso di decesso
o totale inabilità dei genitori, possono fruire del congedo e per la
parte ancora non fruita dai genitori ; - i figli conviventi, in assenza di altre
persone idonee a prestare assistenza.
La convivenza , condizione inderogabile per poter fruire dei congedi, deve risultare
dallo stato di famiglia. Resta inteso che il beneficio del congedo non potrà
essere concesso se la persona handicappata grave da assistere presti attività
lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi
diritto.
DURATA
Il congedo in parola ha la durata massima di due anni nell’arco della
vita lavorativa di ciascun dipendente e può riferirsi a più soggetti
disabili, qualora ne ricorrano le condizioni. Nella fattispecie di più
dipendenti legittimati a fruire dell’istituto di che trattasi, i vari
periodi si sommano fra di loro, fino al raggiungimento del limite massimo previsto.
I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni
di congedo non retribuito riconosciuto a ciascun dipendente, ai sensi dell’art.4,
comma 2 della legge53/2000, “per gravi e documentati motivi familiari”.
Qualora il dipendente abbia già fruito di periodi di congedo non retribuito,
gli stessi devono essere decurtati dal limite dei due anni previsti per il congedo
retribuito.
COMPATIBILITA’
Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei
benefici di cui all’art.33 della Legge
104/92, cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili; pertanto
chi usufruisce del congedo non può richiedere durante lo stesso periodo
i permessi ex legge 104/92,né possono fruire dei permessi nello stesso
periodo gli altri eventuali aventi diritto.
FRAZIONABILITA’
L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo
26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo retribuito possono essere
fruiti in modo continuativo o frazionato. In caso di fruizione frazionata ,
tra un periodo e l’altro - perché non vengano computati nel periodo
di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – è
necessaria l’effettiva e sostanziale ripresa del lavoro, non considerandosi
a tal fine le ferie , i permessi retribuiti, malattie e altre assenze a qualsiasi
titolo.
RETRIBUZIONE
L’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo
n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione
figurativa ai fini pensionistici. L’indennità e la contribuzione
figurativa spettano comunque fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98
Euro annue, per cui in caso di superamento durante l’annualità
di tale importo, il restante periodo di congedo sarà non retribuito.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002,
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati.
FERIE
Questa Amministrazione, poiché la norma istitutiva non precisa nulla
riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo
retribuito, ha, inizialmente, ritenuto che i congedi in questione non incidono
sulle ferie.
A tale riguardo si fa, però, presente che a seguito di rilievo mosso
dall’Organo di controllo sul mantenimento integrale delle ferie durante
la fruizione del congedo, è stato inoltrato apposito quesito al Dipartimento
della Funzione Pubblica. Si fa riserva pertanto di comunicare l’incidenza
o meno del congedo retribuito sul computo delle ferie a seguito delle chiarificazioni
da parte del predetto Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si precisa infine che, in caso di fruizione prolungata del congedo, le ferie
annuali devono, comunque, essere godute entro e non oltre i termini stabiliti
dal vigente CCNL.
DOMANDA
La richiesta di fruire del congedo retribuito, corredata dalla documentazione
di seguito indicata, dovrà essere trasmessa per il tramite dell’Ufficio
in cui si presta effettivo servizio, almeno 30 giorni prima del periodo di fruizione
del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità, alla scrivente Direzione
generale Area B , Sede Via Caraci 36 (dipendenti appartenenti ruolo ex Trasporti-Navigazione)
– Sede Via Nomentana (dipendenti appartenenti ruolo ex Infrastrutture):
- Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ( art.47 DPR
28 dicembre 2000 n. 445 ) di cui all’allegato 1
- Certificazione (anche in copia ) relativa al riconoscimento dell’handicap
grave . Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora
la certificazione sanitaria sia già in possesso dell’Amministrazione:
in tal caso è sufficiente la dichiarazione relativa alla permanenza delle
condizioni di disabilità..
La scrivente Direzione resta comunque a disposizione per ogni chiarimento in
merito.
La presente circolare, considerata la rilevanza della tematica per il personale
tutto, dovrà avere la massima diffusione, in tempi rapidi ritirando la
firma per presa visione.
Sarà cura, pertanto, delle segreterie diffonderne il contenuto anche
al personale interessato assente dall’ufficio per malattia e maternità.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito del Ministero nella sezione
“per i dipendenti”.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr.Alberto Migliorini
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