Il Senato ha approvato in prima lettura, nella giornata di martedì 13 settembre u.s. il testo del Decreto Legge n. 115/2022 c.d. D.L. DL Aiuti-bis recependo, per quanto di nostro interesse, due delle molteplici proposte emendative presentate.

In particolare è stata prevista, per i lavoratori privati, la proroga sino al 31 dicembre 2022 del diritto allo smartworking per i lavoratori fragili e per i lavoratori genitori di figli minori di 14 anni e inoltre è stata altresì prevista la proroga, sempre sino al 31 dicembre 2022, della sorveglianza sanitaria per i lavoratori, pubblici e privati, maggiormente esposti a rischio contagio.

Ricordiamo dunque brevemente quali siano le categorie di lavoratori cui sono destinate queste due previsioni.

Avuto riguardo al diritto allo smartworking, potranno continuarne a beneficiare sino alla fine dell’anno 2022, oltre ai lavoratori  dipendenti genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; anche i lavoratori riconosciuti, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità’ accertata dal medico competente.

Per questa categoria di lavoratori, la prestazione lavorativa verrà svolta, di norma, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto

Avuto riguardo alla sorveglianza sanitaria eccezionale, essa sarà destinata, lo si ricorda, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura.

Se non dovessero esserci modifiche il testo sarà approvato in via definitiva e diventerà vigente non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Se invece dovessero pervenire modifiche, il testo tornerà al senato per l’approvazione definitiva (intorno al 20 settembre).

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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