Accessibilità dei luoghi di lavoro non soggetti a collocamento obbligatorio
Domanda
Sono il titolare di una piccola azienda (6 dipendenti) e pur non essendo tenuto alle assunzioni obbligatorie, per una serie di motivi vorrei assumere un ragazzo disabile amico di famiglia.
La mia azienda tuttavia è priva di servizi igienici in cui possa accedere una persona in carrozzina. Sono tenuto comunque ad adattare un bagno?
Risposta
Secondo il DM 236/1989 i luoghi di lavoro realizzati o avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso, si differenziano a seconda del fatto che l’azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico.
1) Collocamento non obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere visitabili e adattabili
2) Collocamento obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere accessibili
3) Collocamento non obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere adattabili
4) Collocamento obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere accessibili.
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Tornando al caso in questione, quindi, se l’edificio è successivo al 1989 o se l’attività è stata avviata dopo quella data, deve essere garantita almeno l’adattabilità. Questo requisito, con gli elementi che mi riporta, non sembra essere soddisfatto. Ammettendo a questo punto che la ditta non sia tenuta a priori né ad assumere un disabile, né ad adattare il servizio igienico, bisogna precisare che il datore di lavoro deve mettere comunque il proprio dipendente nelle condizioni di lavorare in sicurezza, ambito nel quale ricade anche l’utilizzazione dei servizi igienici.
A questo proposito il riferimento è il noto Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che all’articolo 30 commi 4, 5, 6 che recita:
“4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Pertanto, in ogni caso, il locale igienico deve essere adattato.
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