Cambio di destinazione d’uso e barriere
Domanda
L’osservanza delle disposizioni anti-barriere deve essere estesa a tutti i cambi di destinazione d’uso, indipendentemente dall’effettuazione di opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione?
Il caso specifico che mi interessa riguarda il cambio di destinazione d’uso da appartamento privato ad attività commerciale aperta al pubblico.
Quali sono le eventuali sanzioni in caso di violazione delle norme vigenti?
Risposta
Il sesto comma dell’articolo 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recita testualmente:
“La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile”
Questo significa che quando viene chiesta la modifica della destinazione d’uso – e il cambio è assolutamente ovvio nel caso segnalato, deve essere allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. Questo indipendentemente dagli eventuali interventi di manutenzione.
Lo spirito infatti è che gli edifici aperti al pubblico dopo l’entrata in vigore della norma citata rispettino la normativa vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
E’ da ritenersi che le sanzioni debbano essere le medisime previste dall’articolo 24 comma 7 della Legge 104/1992 e cioè:
“7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.”
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