Accreditamento dell’indennità di frequenza o di accompagnamento ai minori
La questione dell’accreditamento dell’indennità di accompagnamento o di frequenza o di comunicazione ai minori è stata oggetto per anni di dubbi e difformità applicative.
Di norma le prestazioni assistenziali vanno versate su un conto (o libretto) intestato all’interessato, operazioni che in passato potevano complicarsi trattandosi di un minore.
Il punto centrale della discussione, infatti, verteva su ciò chi esercita la potesta genitorale potesse fare senza richiedere ulteriori autorizzazioni al giudice tutelare.
Incassare quelle provvidenze, e gestire tutti i passaggi connessi, è o meno una attivita di ordinaria amministrazione e quindi tale da non richiedere l’autorizzazione del Tribunale?
Sul tema ci sono state diverse pronunce della giurisprudenza tanto da spingere INPS (Messaggio Inps Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile 26 marzo 2014, n. 3606) a esprimersi in modo dirimente.
Secondo l’INPS le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono atti di ordinaria amministrazione e quindi non è richiesta alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore.
Quindi il rappresentante legale del minore(chi esercità la potestà genitoriale) ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per percepire gli importi spettanti (inclusi gli eventuali arretrati), compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione.
Ad oggi Poste Italiane e gran parte degli istituti bancari si sono uniformati alle più recenti indicazioni giurisprudenziali e di INPS non richiedendo più, come in passato, l’autorizazione del Giudice tutelare. Consentono quindi l’apertura di conti correnti o libretti nominativi speciali intestati al minore e tale operazione può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega.
Successivamente gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo ammesse, cioè usare il conto nell’interesse del minore che ne è l’intestatario.
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