Da parte di molti familiari viene espressa l’esigenza di poter frazionare in ore i tre giorni di permesso. Su questo argomento sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni dell’INPS, dell’INPDAP e, più di recente, del Ministero per la Pubblica Amministrazione, le indicazioni sono diverse. In tutti i casi le circolari entrano nel merito del calcolo del monte ore, più che del diritto al frazionamento.
Va sottolineato, infatti, che nessuna norma prevede che la frazionabilità dei permessi sia un diritto del lavoratore. L’azienda o l’amministrazione pubblica possono anche opporre rifiuto soprattutto nel caso in cui il frazionamento del permessi dia luogo a problemi di natura organizzativa.

Dipendenti del settore privato

L’INPS, che in passato (Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211) consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate, ha successivamente rivisto le sue indicazioni consentendo anche la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso mensile con le precisazioni espresse nel Messaggio 16866 del 28 giugno 2007. Viene definito anche il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.
L’INPS precisa che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, è riferito ai casi in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l’orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè che vari ciclicamente da una settimana all’altra. L’INPS fissa dunque due formule diverse.
Nel primo caso, cioè orario di lavoro fissato su base settimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro settimanale : numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Nel secondo caso, cioè orario di lavoro fissato su base plurisettimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Facciamo tre esempi:
36 ore lavorate, 5 giorni settimanali = 21,6 ore di permesso mensile, se frazionato;
36 ore lavorate, 6 giorni settimanali = 18 ore di permesso mensile, se frazionato;
38 ore lavorate, 5 giorni settimanali = 22,8 ore di permesso mensile, se frazionato.

I dipendenti del comparto pubblico

La questione dopo alcune precedenti indicazioni dell’INPDAP è stata disciplinata dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 8/2008, che fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 (Legge 6 agosto 2008, n. 133). La Circolare 8/2008 va letta congiuntamente alla precedente n. 7 che, in alcuni passaggi, era più restrittiva proprio sugli aspetti relativi alla frazionabilità dei permessi giornalieri.
La Circolare conferma quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni da numerose Circolari: il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese.
Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.
Si tratterebbe a nostro avviso  di una scelta irrazionale da parte del lavoratore disabile, poiché non avrebbe alcuna convenienza nel frazionare i permessi in ore, visto che può scegliere direttamente la fruizione delle due ore giornaliere di permesso.
Inoltre, sottolinea il Ministero, tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Pertanto, ad oggi, il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili.
La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.
Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso. In tutti gli altri casi, lo dice il Ministero, non va effettuato alcun limite di ore.
Pertanto, il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.

Frazionabilità dei permessi fra genitori

L’INPS, con Circolare 17 luglio 2000, n. 133 (punto 2.2.3), ha previsto che i giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile di tre giorni può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 giorni, padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre). L’alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di permesso fruibili nel mese (tre). I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro fruisce della “normale” astensione facoltativa. La Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 al punto 9 ha esteso tale opportunità anche nel caso i figli siano maggiorenni. Purtroppo nessuna circolare estende tale opportunità anche agli altri rapporti di parentela.
L’INPDAP non ha da parte sua fornito nessuna indicazione analoga.

La programmazione dei permessi

La questione del preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non è formalmente disciplinata da alcuna normativa specifica.
La stessa INPS, solitamente piuttosto rigorosa, nei suoi moduli di richiesta di autorizzazione alla fruizione annuale dei permessi mensili, precisa che le giornate di assenza dal lavoro devono essere indicate in tempo utile al datore di lavoro.
Su tale aspetto è intervenuto anche il Dipartimento della Funzione Pubblica (Parere 18 febbraio 2008, n. 13) sottolineando che al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», le amministrazioni devono concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso elaborando un piano per la fruizione dei permessi.
Va anche detto che la più recente produzione giurisprudenziale ha ripetutamente affermato che le necessità del lavoratore e quelle tecnico-organizzative dell’azienda o della amministrazione vanno contemperate, cioè una non può prevalere sull’altra. Al momento attuale, quindi, la richiesta di una programmazione mensile dei permessi difficilmente può essere considerata illegittima.

 

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