Il Difensore civico

Il Difensore civico è stato formalmente previsto solo nel 1990 dalla Legge 142, anche se in precedenza alcune Regioni italiane lo avevano già introdotto nei propri statuti.
L’articolo 97 della nostra Costituzione prevede: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Ma quando il cittadino ritiene che non sia garantito il buon andamento e l’imparzialità nei suoi confronti che cosa può fare?
Può ricorrere alla giustizia amministrativa, con l’assistenza di un legale, con costi non prevedibili e con tempi altrettanto incerti.
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ammette tuttavia che gli statuti comunali e provinciali “possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”. Anche le Regioni possono istituire un proprio Difensore civico che peraltro può intervenire anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato (almeno fino a quando, finalmente, non sarà istituito il Difensore civico nazionale).
Oggi la maggioranza delle Regioni si è dotata di un proprio Difensore civico, come pure molte Province ed una parte significativa dei Comuni. Negli statuti sono fissate le modalità di elezione del Difensore civico, la durata della carica e le funzioni attribuite. Su queste ultime c’è una sostanziale uniformità. Quelle che forniamo di seguito sono indicazioni generali che vanno comunque verificate nel proprio Comune, Provincia o Regione.

Le competenze
Va innanzitutto precisato che il Difensore civico non è un giudice che emette sentenze, né irroga sanzioni o pene.
Non può mai intervenire nelle controversie fra privati, pertanto non si pensi di rivolgersi al Difensore civico per “diatribe” condominiali.
Solitamente poi non può intervenire su aspetti relativi a rapporti di pubblico impiego cioè, ad esempio, esprimersi rispetto alla concessione di permessi lavorativi, o casi di mobbing, o di controversie su scelta di sede lavorativa.
Il compito prioritario del Difensore civico è quello di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Tenta cioè, con la mediazione e in forma persuasiva, di sanare conflitti prevenendo il ricorso alla giustizia amministrativa. In tal senso interviene su casi specifici, anche chiedendo informazioni sullo stato delle pratiche burocratiche, ma può anche stimolare gli organi di riferimento ad adottare misure e provvedimenti più vicini al cittadino e che evitino disfunzioni o abusi.

Come rivolgersi al Difensore
Come già detto, per attivare il Difensore civico non è necessaria l’assistenza di un legale.
Le modalità di attivazione sono disciplinate dai regolamenti degli enti locali (Regioni, Province, Comuni). Solitamente, oltre alla richiesta per iscritto, viene prevista anche l’opportunità di rivolgersi oralmente richiedendo un appuntamento.
Consigliamo innanzitutto di individuare presso il proprio Comune (o Provincia o Regione) il riferimento esatto del Difensore civico e le modalità per attivarlo.
È importante essere circostanziati nella segnalazione, riportando il riferimento alla pratica che interessa o all’abuso subito che si intende sollevare.
È importante anche individuare quale sia il Difensore civico preposto. Se si intende segnalare un abuso relativo, ad esempio, ad un ritardo nella concessione di una protesi o di un ausilio, ci si rivolge al Difensore civico del Comune se questo ha delegato all’ASL le competenze in materia sanitaria. Ma ci si può rivolgere anche al Difensore civico regionale se le norme amministrative sono emanate dalla Regione. Nel caso la pratica non rientri nella propria competenza, il Difensore segnala al cittadino a chi rivolgersi.
Altro caso concreto: se un Comune prevede agevolazioni ICI per i nuclei in cui sia presente un disabile, ed un cittadino non si veda riconoscere questa agevolazione dalla amministrazione locale, è al Difensore civico del Comune che si deve rivolgere.
In caso di non riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di un’agevolazione IVA su un veicolo, il cittadino si può rivolgere al Difensore civico regionale che, come abbiamo visto, è competente per le questioni che investono le amministrazioni locali dello Stato. Successivamente il cittadino potrà comunque ricorrere alla Commissione tributaria locale.
Va detto che solitamente è possibile rivolgersi al Difensore civico anche per controversie con società partecipate dall’ente locale (es. società di servizi pubblici, trasporti, asporto rifiuti) o per contrasti con enti che con l’ente pubblico abbiano una convenzione (es. centro di riabilitazione convenzionato).

Cosa succede dopo
Il principio di azione di fondo del Difensore civico è l’imparzialità, caratteristica indispensabile per poter garantire la mediazione fra cittadino e pubblica amministrazione. Assume quindi il caso e lo analizza sotto il profilo tecnico e normativo, garantendo pure la dovuta riservatezza.
Può contattare il responsabile del procedimento per avere chiarimenti e per esporre l’istanza o il problema sollevato dal cittadino.
Al termine dell’istruttoria, se la richiesta non è infondata, presenta il comportamento che il responsabile del procedimento dovrebbe assumere. Quest’ultimo, se non aderisce alle indicazioni del Difensore, dovrà motivare per iscritto il rifiuto. In ogni caso comunica al cittadino l’esito della sua azione.
Il cittadino può, a questo punto, accettare il giudizio del Difensore civico oppure rivolgersi alla giustizia amministrativa. Nel caso in cui il cittadino si rivolga alla giustizia amministrativa, l’azione del Difensore civico, se è ancora in corso, si interrompe.

Altre funzioni
Come già osservato, l’azione del Difensore civico va al di là dei singoli e specifici casi segnalati dai cittadini.
Su tutto ciò che riguarda i principi di legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, il Difensore può acquisire informazioni, sentire i funzionari, compiere verifiche.
In tal senso gli uffici dei Difensori civici possono essere sollecitati anche dalle associazioni dei cittadini (quindi anche dei disabili) qualora rilevino diffuse disfunzioni, ritardi e abusi nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui non si tratti solo di disfunzioni, ma di veri e propri reati, il Difensore ha l’obbligo di informarne l’autorità giudiziaria.
Il Difensore civico, mantenendo l’imparzialità, riferisce delle proprie azioni all’amministrazione di riferimento (Consigli o Giunte comunali, provinciali o regionali).
Ci sembrano validi motivi per ricorrere a questo istituto e per promuoverlo laddove non è ancora stato istituito.

 

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