Il trasporto scolastico: competenze, obblighi, gratuità
La legge 118 (articolo 28) prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, anche “il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa (?)”.
Purtroppo quella disposizione circoscrive l’indicazione alla scuola dell’obbligo, limitandosi a concedere che “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. Questo significa che il trasporto scolastico, se ci si ferma a quella norma, deve essere garantito solo nella scuola dell’obbligo.
Su tale aspetto interviene la sentenza della Corte Costituzionale del 1987, la numero 215 per la precisione.
Con estrema chiarezza la Corte sancisce l’illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971 che recita: “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. La frequenza scolastica non può essere semplicemente “facilitata“: deve essere “assicurata”.
È molto importante questa precisazione perché da quel momento in poi anche per le scuole non dell’obbligo deve essere garantito il supporto necessario, e quindi anche i trasporti, alle persone con disabilità. L’indicazione è ribadita, senza ombra di dubbio, dalla nota Legge quadro sull’handicap (Legge 104/1992, in particolare agli articoli 12 e 13).
Riepilogando: il diritto al trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo è previsto dall’articolo 28 della Legge 118/1971. Il trasporto scolastico per le scuole superiori è, nella sostanza, assicurato dalla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/1992.
Le competenze
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è assai rilevante per aver ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità. Fra questi ultimi è compresa anche l’istruzione scolastica.
L’articolo 139 precisa in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell’istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.
Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Quindi anche il trasporto scolastico.
Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell’infanzia inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso).
Peraltro con la Decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l’obbligo (e la gratuità) del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province.
Il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già “condannate” dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico, come già previsto chiarissimanente per la scuola dell’obbligo, ad uno studente con disabilità.
Il Consiglio di Stato la confermato la sentenza del TAR campano. Il Consiglio ha richiamato la sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale del 1987 che aveva sancito l’illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971 che recita: “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”.
Va detto che dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico è ancora invia di definizione
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