Astensione dal lavoro del padre lavoratore nei primi tre mesi di vita del figlio
Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53/2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che:
- sia sopravvenuto il decesso della madre;
- la madre sia affetta da una grave infermità;
- il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.
Nel primo anno di vita del bambino vengono riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.
Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
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