Astensione dal lavoro del padre lavoratore nei primi tre mesi di vita del figlio

Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53/2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che:

  • sia sopravvenuto il decesso della madre;
  • la madre sia affetta da una grave infermità;
  • il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.

Nel primo anno di vita del bambino vengono riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.

Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.


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