Ausili, ortesi e protesi: la proprietà
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (art. 4 comma 13) affronta l’annosa questione della proprietà di ausili, protesi e ortesi. I dispositivi realizzati su misura, quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà all’assistito. All’azienda Usl rimane comunque l’obbligo di assicurarne la perfetta funzionalità e sicurezza. I fornitori, da parte loro, sono tenuti alla garanzia sui prodotti anche quando questi non sono effettivamente di proprietà dell’azienda Usl che ha saldato in toto o in parte la relativa fattura.
Va detto che le regioni hanno facoltà disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo (il cosiddetto riciclo). Solo in questo caso, e cioè nel caso l’azienda Usl abbia deliberato ed attivato un programma di riciclo, può essere richiesta la restituzione dell’ausilio prima di fornirne uno nuovo della stessa categoria.
Gli ausili compresi nel terzo elenco (respiratori, broncoaspiratori, montascale ecc.) rimangono di proprietà dell’azienda e vengono concessi in uso al disabile. Data la particolarità di questi prodotti, i contratti stipulati con i fornitori di quegli apparecchi devono prevedere la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all’assistito.
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