Contributi per le Associazioni e le ONLUS per l’acquisto di beni strumentali

Il Collegato alla Legge Finanziaria per il 2000 (Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 96) aveva previsto contributi a favore di Associazioni di volontariato e Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Lo stanziamento previsto per l’anno 2000 è di 10 miliardi di lire che diventano 15 per gli anni successivi. Lo stanziamento confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A distanza di quasi un anno dall’approvazione di quella norma, il Ministero interessato ha emanato un decreto (28 agosto 2001, n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2001, n. 250) che stabilisce le modalità per l’accesso ai contributi.

Chi può richiedere i contributi
I soggetti interessati sono le Associazioni di Volontariato (regolarmente iscritte negli elenchi regionali previsti dalla Legge 266/1991) e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS.

Quali beni sono finanziabili
I contributi possono essere erogati per l’acquisto o la locazione finanziaria (leasing) limitatamente ad alcuni beni che il decreto indica.
Il Ministero ha riconosciuto il rilievo maggiore all’acquisto di ambulanze: per l’anno 2000 e per gli anni successivi per queste operazioni verrà accantonato l’80 per cento dell’intero stanziamento.

Il decreto ha previsto inoltre che i contributi possano essere erogati per “beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.”
La definizione è assai ambigua e lascia aperti molti dubbi interpretativi su quali siano esattamente i beni “non suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.” Nel dubbio si consiglia di presentare comunque domanda di contributo.
Per i contributi su questa tipologia di bene, viene riservato il 20 per cento dello stanziamento per gli acquisti effettuati nel 2000 (due miliardi, quindi), e il 15 per cento per gli anni successivi.

Una ultima tipologia di contributi è riservata ai beni acquistati da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (sono escluse quindi le Associazioni di Volontariato non ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche. In questo caso la definizione di beni è assai generica. Questi contributi saranno erogati sugli acquisti effettuati dal 2001 in poi e sarà riservato il 5 per cento dello stanziamento complessivo.

Attenzione: tutti i contributi possono costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, e vengono determinati sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

Condizioni
Una volta ottenuto il contributo, per almeno tre anni dalla data di acquisto o del contratto di leasing, il bene deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività non di utilità sociale né ceduto a terzi. Questa condizione ovviamente vale anche in fase di assegnazione del contributo.

L’eventuale alienazione del bene prima dei tre anni può essere effettuata solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In questo caso il corrispettivo non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l’acquisto dello stesso.

Ad esempio se il bene vale al momento della vendita 20 milioni e il contributo è stato di 15 milioni, il prezzo non potrà essere fissato oltre i 5 milioni.

Come presentare la domanda di contributo
La domanda di contributo va inviata a:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali
Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili
via Veneto n. 56 – 00187 Roma,

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Fa fede, quale data di spedizione, quella del timbro apposto dall’ufficio postale.

Alla domanda bisogna allegare:

1) la documentazione recante i dati identificativi dell’ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all’anagrafe delle ONLUS di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
2) la copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita dell’autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;

3) nel caso di beni acquistati da ONLUS e donati a strutture sanitarie pubbliche, la copia dell’atto di acquisto e di donazione del bene;

4) la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente circa l’utilizzo diretto ed esclusivo del bene per le attività di utilità sociale; il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare che il bene non è stato alienato, oppure è stato ceduto ad un’altra ONLUS o ad un’Associazione di volontariato. Nel caso di donazione del bene a strutture sanitarie pubbliche questa dichiarazione non viene richiesta.

Scadenze
Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre del 2000, le domande vanno presentate entro il 26 dicembre prossimo.

Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001, le domande vanno presentate entro il 31 dicembre prossimo.

Per gli anni successivi la scadenza rimane il 31 dicembre di ciascun anno.

Liquidazione del contributo
Dopo trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanerà un decreto con l’elenco delle domande accolte con l’indicazione del contributo concesso.

Il contributo verrà quindi erogato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda.

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