Le agevolazioni sull’abitazione: detraibilità delle spese per le ristrutturazioni
In fase di redazione annuale della denuncia dei redditi è possibile usufruire di detrazioni per spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno della propria abitazione o in spazi condominiali comuni.
Già la Legge 449/1997 (Legge Finanziaria per il 1998) aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di norme che consentono la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico.
Per le parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l’eliminazione di barriere architettoniche, sia nelle singole unità che negli spazi comuni, sono incluse in queste agevolazioni.
La Legge 388/2000 (Finanziaria per l’anno 2001), è tornata su questi aspetti ampliando le opportunità di agevolazione. La detrazione fiscale non interessa solo l’installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone con grave handicap. Si tratta di una innovazione di notevole interesse per chi intenda installare strumenti di controllo ambientale o di domotica.
La Circolare 13 del 6 febbraio 2001, il Ministero delle Finanze ha precisato le novità introdotte dalla Legge 388/2000, ribadendo che la nuova formulazione non restringe il campo di applicazione precedentemente previsto, anzi lo amplia a nuove tipologie di interventi (robotica, domotica, automazioni ecc.).
E’ interessante anche un’altra precisazione: le opere che non rispettano la normativa tecnica sull’eliminazione delle barriere (negli edifici privati il Decreto Ministeriale 236/1989), non possono essere detratte in quanto tali. La detraibilità è comunque ammessa se questi interventi si configurano come opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Rispetto agli interventi basarti su automazione, robotica e domotica, la Circolare 13 precisa che la detrazione del 36% è applicabile solo alle spese sostenute per “realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.”
Non rientrano in questa agevolazione, ad esempio, i telefoni a viva voce, i computer e altri prodotti elettronici che possono invece essere detraibili in quanto sussidi tecnici e informatici per i quali è ammessa la detrazione del 19%.
Da ultimo la Legge finanziaria per il 2002 (n. 488 del 28/12/2001) ha confermato le detrazioni anche per il 2002, effettuando tuttavia una restrizione rispetto alle quote annuali in cui può essere operata la detrazione. Dal 2002 si potrà effettuare la detrazione solo su dieti quote annuali di pari importo e non più su cinque come in precedenza.
Quanto detrarre
Ma in cosa consiste l’agevolazione? E’ possibile detrarre – dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche – una cifra pari al 36% delle spese sostenute, purché dimostrate. Fermo restando che l’importo massimo detraibile non può superare l’imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire per ogni anno.
L’importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; e viene ammessa anche la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni. Dal 2002 è ammessa solo questa seconda ipotesi
Facciamo un esempio: spesa sostenuta, 100 milioni; spesa detraibile, 36 milioni. L’importo detraibile dall’imposta lorda per ognuno dei cinque anni successivi sarà di 7.200.000 lire.
La Circolare 13 del 6 febbraio 2001 ha precisato che non è possibile la cumulabilità fra la detrazione al 36% prevista per gli interventi sugli immobili e la detrazione del 19% concessa per le spese sostenute per i mezzi necessari per la deambulazione e il sollevamento.
Precedentemente (si vedano ad esempio le istruzioni alla redazione del Modello 730 precedenti al 2001) il Ministero comprendeva in questa tipologia di spese anche l’adattamento dell’ascensore per farvi accedere una carrozzina o la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. La detrazione di tali spese era ammessa solo sulla parte eccedente quella per la quale eventualmente si intenda fruire anche della detrazione del 36%. Con la Circolare 13, il Ministero delle Finanze ha escluso questa possibilità. Va detto che comunque non è una limitazione di frequente interesse, poiché interesserebbe solo la parte eccedente i 150 milioni di lire di spesa che già sono detraibili al 36%.
Le condizioni
Per accedere a questi benefici, tuttavia, bisogna rispettare alcune condizioni, fissate dal Ministero delle Finanze (Decreto 18 febbraio 1998, n. 41).
La prima condizione da rispettare consiste nella trasmissione – prima dell’inizio dei lavori – al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente della comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa. Il modulo, approvato con Decreto del Ministero, è solitamente disponibile presso tutte le Sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate e presso il sito del Ministero delle Finanze ( www.finanze.it).
La seconda incombenza riguarda il pagamento delle spese relative agli interventi di ristrutturazione o di eliminazione delle barriere architettoniche. Questo deve essere effettuato tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Va ricordato, infine, che per accedere a questa agevolazione è necessario dimostrare l’avvenuto pagamento dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.