Veicoli acquistati dalla Associazioni di volontario: IVA
La Legge quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8 comma 2) aveva inizialmente previsto l’esenzione dal pagamento dell’IVA sull’acquisto di beni mobili registrati.
Questa disposizione è poi stata regolamentata da una successiva circolare del Ministero delle Finanze (la numero 3 del 25 febbraio1992) che affermava: “nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste svolte.”
Di segno opposto è l’ultima circolare utile sull’argomento: il 30 novembre 2000 il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 217, precisando che: “l’interpretazione estensiva fornita con la più volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l’attività socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli beni mobili registrati, risulta, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie.”
La norma comunitaria cui il Ministero fa riferimento è a Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
In virtù di quella Direttiva Comunitaria e della circolare 217/2000, non può più fruire dell’esenzione IVA nessun veicolo acquistato dalle organizzazioni di volontariato, nemmeno le ambulanze.
Tutti gli acquisti di veicolo sono quindi gravati dell’IVA al 20 per cento.
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