Circolare Ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione – 16 giugno 1983, n. 163
(prot. n. 6658/tecn.)
Direzione generale per l’istruzione tecnica, classica e professionale – Ispettorato istruzione artistica
Oggetto: “Prove d’esame di maturità da parte dei candidati portatori di handicap fisici e/o sensoriali.”
Nel vigente ordinamento scolastico l’ipotesi di allievi che, per causa congenita o sopravvenuta, non dispongono della piena capacità funzionale degli organi per sostenere le prove di esame è disciplinata dall’art. 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Tale disposizione prevede che la commissione esaminatrice, con deliberazione motiva possa consentire a favore di detti allievi la “dispensa totale o parziale delle singole prove con l’obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano ritenuti equipollenti”.
La disposizione stessa non fornisce un qualche elencazione di impedimenti derivanti da incapacità fisica e/o sensoriale, di cui possono risultare affetti gli allievi in sede di esame, né contiene sufficienti indicazioni sulle metodologie da seguirsi, in rapporto alla specificità degli impedimenti stessi, dalle commissioni esaminatrici al fin di conseguire ai predetti lo svolgimento delle prove di esame.
La genericità del contenuto della disposizione si spiega, del resto, ove si consideri il limitato contesto scolastico, e quindi la conseguente sporadicità di situazioni concretamente rilevanti, al quale il legislatore del 1925 aveva fatto riferimento.
Analogamente non può dirsi rispetto all’attuale momento storico dove, a seguito della progressiva espansione del fenomeno dell’istruzione, gli operatori scolastici, in sede di esame, si sono trovati di fronte ad una eterogeneità di situazioni caratterizzate dalla presenza di candidati portatori di handicaps fisici e/o sensoriali di vario tipo.
Di qui la necessità di impartire apposite istruzioni sulla materia con l’intento di fornire adeguati strumenti di orientamento alle commissioni esaminatrici, alle quali, comunque, ai sensi del precisato art. 102 del R.D. 633/1925, resta riservata la facoltà di adottare con specifica deliberazione gli accorgimenti e le procedure qui di seguito suggerite con l’avvertenza che, ove le commissioni stesse ritengano di non potervisi uniformare, dovranno darne adeguata motivazione.
Anzitutto si chiarisce che la presente circolare, avendo funzione applicativa del più volte menzionato art. 102 del R.D. 653/1925, riguarda esclusivamente gli allievi che presentano handicap di natura fisica e/o sensoriale.
Secondariamente si precisa che in tale sede sono considerati solo gli allievi di istituzioni scolastiche di secondo grado candidati ad esami di maturità e di qualifica e non quelli della scuola dell’obbligo per i quali si rimanda alla speciale normativa ad essi riservata.
A conclusione dell’anno scolastico nel quale gli allievi in questione dovranno presentarsi agli esami di maturità, il Consiglio di classe predisporrà una apposita relazione, diretta alla commissione giudicatrice, nella quale dovranno essere sufficientemente indicati i metodi seguiti dagli insegnanti delle varie discipline, durante l’intero curriculum studiorum degli stessi, per la valutazione del profitto; il Consiglio di classe dovrà, altresì, evidenziare gli eventuali particolari problemi di natura operativa che la natura dell’handicap abbia comportato in sede di valutazione, prospettando gli accorgimenti e le iniziative adottati a tale riguardo.
Limitatamente al corrente anno scolastico nel caso in cui il competente Consiglio di classe si sia già riunito per le operazioni di scrutinio finale, tale adempimento sarà curato dai rappresentanti di classe delle commissioni ove risultino aggregati allievi portatori di handicaps, ovviamente previe opportune intese con i membri del Consiglio di classe di appartenenza di detti allievi.
I candidati privatisti unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di maturità dovranno presentare apposita certificazione medica, rilasciata dalla competente SAUB dalla quale risulti la natura dell’handicap e quali siano le facoltà fisiche e/o sensoriali che l’handicap stesso limiti o escluda. Limitatamente al corrente anno scolastico i candidati privatisti presenteranno la suddetta certificazione medica il giorno previsto per lo svolgimento della prima prova scritta.
Per quanto attiene allo svolgimento delle prove di esame ed alle modalità che possono essere impiegate come riferimento agli allievi in questione, occorre distinguere fra le prove scritte, grafiche e scrittografiche e prove orali e dimostrazioni pratiche.
A) Prove scritte
Per gli allievi portatori di handicaps che non consentono loro l’esercizio della facoltà di comunicazione scritta, la commissione esaminatrice potrà deliberare che essi siano assistiti da un membro della commissione stessa ivi compreso di rappresentante di classe, tale membro dovrà limitarsi alla trascrizione del contenuto della prova che sarà comunicato verbalmente dagli allievi impediti.
Nell’eventualità che questi ultimi non possono essere assistiti da uno dei membri della commissione, il presidente stesso provvederà alla nomina di un commissario aggregato non a pieno titolo con il compito di svolgere la detta funzione di assistenza.
Per gli allievi, che oltre a risultare portatori di handicaps fisici presentino anche impedimenti di tipo sensoriale (non vedenti, non udenti) potrà essere consentita la presenza di assistenti nominati dalle Associazioni di categoria.
B) Prove grafiche e scrittografiche
Per lo svolgimento di tali prove, la commissione esaminatrice potrà deliberare la sottoposizione degli allievi ad esperimenti che siano ritenuti equipollenti e che potranno variamente consistere in colloquio o in esecuzioni scritte per mano di uno degli esaminatori.
C) Prove orali
Qualora i candidati siano impediti nell’uso della parola essi forniranno le risposte per iscritto; se i medesimi risultino altresì portatori di handicaps di tipo fisico e/o sensoriale tale da non consentire loro di recepire le domande né verbalmente né per iscritto né di corrispondere analogamente alle domande stesse, potrà essere deliberato lo svolgimento delle prove attraverso l’intermediazione degli assistenti delle rispettive Associazioni di categoria.
D) Dimostrazioni pratiche
Per la eventuale effettuazione delle dimostrazioni pratiche di cui al punto d) dell’O.M. 11 aprile 1983, ove sia possibile, essa potrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto B).
I presidenti delle commissioni esaminatrici, ove siano stati esaminati candidati portatori di handicaps del tipo di quelli summenzionati, nella relazione predisposta al termine delle operazioni di esame, dovranno fare menzionare dei criteri adottati per lo svolgimento delle prove di esame.
Con gli opportuni adattamenti, le istruzioni di cui alla presente circolare valgono anche rispetto agli esami di qualifica negli istituti professionali e agli esami di idoneità ed integrativi negli istituti d’istruzione secondaria di ogni tipo.
Le SS.LL. sono pregate di portare quanto precede a tempestiva conoscenza delle dipendenti scuole di istruzioni secondaria di secondo grado.