Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575.
“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.”
(Pubblicato nella G.U. 13 ottobre 1994, n. 240.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente regolamento:
1. Oggetto del regolamento. – 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
2. Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi. – 1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.
3. Ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
(omissis)(1)
(1) Si omettono gli artt. 3-14 che hanno apportato modifiche al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (vedasi) nelle parti relative al rilascio e alla duplicazione della patente di guida.
15. Abrogazione di norme precedentemente in vigore. – 1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l’art. 116, comma 16; l’art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia»; l’art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: «Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.».
16. Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie. – 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Alle domande presentate in data anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni contenute nell’art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.