Circolare Ministeriale – Ministero per la Funzione Pubblica – 30 ottobre 1995, n. 20.
Oggetto: “Applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).
Parere del Consiglio di Stato n.785/1995.”
La circolare n. 90543/7/488, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica in data 26 giugno 1992, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1992, ha già fornito i necessari chiarimenti per risolvere talune problematiche derivanti dall’applicazione degli articoli 22 e 33 della legge n. 104/1992 indicata in oggetto.
Tuttavia su particolari aspetti della normativa recata dal predetto art. 33 sono continuate ad insorgere incertezze interpretative tali da rendere necessario da parte di questo Dipartimento il ricorso al Consiglio di Stato per l’acquisizione di un apposito parere, che è stato formulato dalla prima sezione in data 14 giugno 1995 (parere n. 785/1995).
Quanto alla prima problematica sottoposta al parere di cui trattasi, essa riguarda la cumulabilità da parte dello stesso lavoratore del beneficio di cui al menzionato art. 33, comma 3, e in particolare, se a quest’ultimo debbano essere riconosciuti, su una specifica richiesta, più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di “tre giorni”, per assistere più persone handicappate in stato di gravità esistenti nello stesso nucleo familiare.
Su tale problematica il Consiglio di Stato si è espresso in favore di una soluzione affermativa, ritenuta peraltro più aderente al dettato normativo, anche se ha precisato che detto cumulo non potrà essere comunque riconosciuto allorché altre persone possano prestare assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell’handicap, sopperire alle necessità assistenziali dei familiari disabili durante il periodo di soli tre giorni mensili.
La seconda problematica verte sull’ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona handicappata grave (art. 33, comma 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 33, comma 6). (1)
Analogamente alle considerazioni già esposte con riferimento alla problematica precedente, è ritenuta corretta la soluzione della cumulabilità. Anche in questo caso detta cumulabilità è tuttavia subordinata all’effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte del familiare.
La terza ed ultima problematica riguarda infine la fruizione, da parte di persone handicappate, dei tempi aggiuntivi nelle prove di esame di concorsi pubblici, in relazione allo specifico handicap (art. 20, comma 1). La fruizione di tale beneficio presuppone sempre la sussistenza di un minimo di capacità lavorativa, necessario per l’istaurazione del rapporto di impiego.
Dal Consiglio di Stato viene fatto in ogni caso rilevare che l’accertamento, da parte dell’organo sanitario competente, del diritto ai tempi suppletivi nelle prove concorsuali previsto dal citato art. 20, comma 1, non incide minimamente sull’accertamento relativo alla sussistenza della capacità lavorativa del soggetto handicappato anche se effettuato dallo stesso organo sanitario, trattandosi di atti aventi finalità diverse e quindi tra loro non collegati.
Il Ministro: Frattini
(1) Su tali aspetti si veda il successivo Parere del Dipartimento Funzione Pubblica del 18 febbraio 2008, n. 13