Decreto Ministeriale – Ministero dell’Interno – 22 gennaio 1997
“Determinazione per l’anno 1997 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.”
(Pubblicato in G. U. 31 gennaio 1997, n. 25)
Nota Bene: per gli importi relativi all’anno 1998 si veda ora il Decreto 5 febbraio 1998.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti per l’anno 1997 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell’interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch’essa al possesso dei redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell’interno alle categorie cui sopra;
Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili, annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
Visto l’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell’assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
Visto l’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un’indennità mensile di frequenza;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all’art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all’indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
Visto l’art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
Vista la nota n. 40384 del 27 novembre 1996 dell’Istituto nazionale della previdenza sociale recante l’indicazione dei limiti di reddito per l’anno 1997;
Vista la comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica dalla quale si rivela che la variazione percentuale registrata negli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell’indennità di contingenza nel settore dell’industria, è pari a 5,72 e che la variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria è risultata pari a 3,53;
Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1996 che, all’art. 2, determina la percentuale di variazione per l’aumento di perequazione automatica delle pensioni per l’anno 1997 in misura pari a 3,80 dal 1° gennaio 1997, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
Decreta:
Articolo 1.
Per l’anno 1997 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:
£. 22.310.775 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
£. 5.077.800 annue per avere diritto all’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
£. 10.726.330 annue per avere diritto all’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.
Articolo 2.
Per l’anno 1997 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti £. 1.056.750;
indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali £. 767.980;
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti £. 311.780;
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti £. 89.195.
Articolo 3.
Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo:
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti £. 412.655 dal 1° gennaio 1997;
la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti £. 381.600 dal 1° gennaio 1997;
l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti £. 283.150 dal 1° gennaio 1997.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 1997
Il Ministro: NAPOLITANO