Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici  – 5 agosto 1997, n. 3973

“Art. 373, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni. Esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari.”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11/11/1997)

Pervengono con frequenza a questo Ministero note di protesta da parte di associazioni di volontariato nei confronti delle società concessionarie di autostrade che non riconoscerebbero in alcuni casi il diritto alla esenzione dal pedaggio dei veicoli appartenenti alle stesse associazioni.

Di contro le società concessionarie lamentano che in molti casi le pretese delle associazioni di volontariato non trovano giustificazione nel dettato della norma che dà diritto alla esenzione.

Al fine di dirimere la controversia e fornire la più corretta interpretazione conviene ripercorrere le tappe della normativa che hanno portato alla attuale formulazione del testo della norma di esenzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, prevedeva, all’art. 373, comma 2, lettera c), che fossero esentate dal pagamento del pedaggio autostradale le sole “autoambulanze con targa C.R.I.”, operando di fatto una restrizione sulla formulazione previgente (art. 574 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 30 giugno 1059) che esentava invece più genericamente i “veicoli di soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio”.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 16 dicembre 1993, l’art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, al comma 2, lettera c), viene così modificato:
c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici”.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 15 aprile 1994 è stato previsto il tipo di contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro.

Con il più recente decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, nulla viene innovato in merito.

Orbene, per la corretta interpretazione della norma occorre riferirsi al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1993.

Per la esenzione dal pedaggio occorre dunque che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;
2) il veicolo deve essere adibito al soccorso;
3) il veicolo deve essere impegnato nell’espletamento del relativo specifico servizio;
4) il veicolo deve essere provvisto dell’apposito contrassegno.
L’assenza anche di una solo delle condizioni descritte non dà luogo alla esenzione.

L’intento del legislatore è evidente: si vuole favorire una attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono le autostrade.

Quanto sopra trova conforto anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 maggio 1993 in sede di esame del testo del provvedimento che sarebbe poi diventato il decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1993. In quella occasione infatti il Consiglio di Stato argomentava che “la modifica proposta non comporta, sotto il profilo economico-finanziario, alcun aggravio aggiuntivo per i bilanci delle società concessionarie poiché l’esenzione in questione era sempre stata praticata fino alla recentissima entrata in vigore del Nuovo codice della strada”.

Nello stesso parere infatti si osserva che la formulazione dell’art. 373 del regolamento, limitando l’esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non tiene conto del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato (sostanzialmente Misericordia d’Italia ed A.N.P.A.S.), che coprono circa il 70% dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi che vengono effettuati sull’intero territorio nazionale.

Infatti, prima della entrata in vigore del Nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione (1° gennaio 1993), l’esenzione dal pedaggio era comunque riconosciuta ai soli veicoli di soccorso sanitario in servizio di emergenza.
Tutte le argomentazione svolte danno regione di quanto prima asserito.

Pertanto il riconoscimento della esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale occorre che i veicoli:

siano immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

siano adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione. Poiché non esiste una classificazione ufficiale di veicoli ad uso “soccorso” occorrerà valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati per il trasporto si sangue, plasma od organi da trapiantare, e da quelli antincendio permanentemente attrezzati per tale destinazione, che sono muniti degli appositi dispositivi di segnalazione acustica e luminosa previsti per legge. Tanto più in considerazione del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati per uso proprio a favore delle associazioni di volontariato (che abbiano un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del volontariato di cui alla legge n. 266/1991) per il soddisfacimento di finalità statutarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione) possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dallo loro “configurazione” giuridica, sono in possesso dei prescritti requisiti. (Cosa non possibile per le associazioni di volontariato in quanto la licenza o l’autorizzazione presuppongono lo svolgimento di attività commerciali o comunque a scopo di lucro);

siano impegnati nell’espletamento del relativo specifico servizio. Anche questa circostanza, salvo il caso dei veicoli antincendio o di soccorso sanitario appena richiamati, occorre che sia documentata per evitare abusi. Documentazione che può essere rilasciata da una qualsiasi autorità pubblica che può attestare lo svolgimento del servizio reso, anche a posteriori, qualora venga attivata dalla società concessionaria di autostrada la procedura di recupero di credito per passaggio ritenuto non in esenzione;

siano muniti dell’apposito contrassegno come previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 1994.

Il Ministro: Costa

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