Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario – 25 febbraio 1998, n. 59/E
Oggetto: “Tasse Automobilistiche – Bollettari S.E. per autoveicoli e motoveicoli.” (1)
Roma, 25 febbraio 1998 – prot. 1998/12154
(1) su tali aspetti si veda anche la Circolare del Ministero delle Finanze del 15 luglio 1998, n. 186/E
L’art. 17, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessa l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se il contrassegno stesso”.
Da ciò consegue, tra l’altro, che i dischi contrassegno S.E. per tasse automobilistiche risultano ormai superflui e per tale motivo – anche al fine di eliminare i costi ad essi relativi – non si è provveduto a richiedere la stampa dei consueti bollettari S.E.
Poiché il regime delle esenzioni delle tasse automobilistiche vigente anteriormente alla citata legge n. 449 del 1997 non ha subito modificazioni sostanziali, la documentazione necessaria a comprovare il diritto all’esenzione deve essere prodotta dagli interessati, e anche dai soggetti portatori di handicap (e ciò a modifica della circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998), agli uffici delle Entrate competenti per territorio e, ove questi non sono ancora stati istituiti, alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate.
Gli uffici sopraindicati trasmetteranno poi, con cadenza quadrimestrale alle Direzioni regionali competenti l’elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto alla esenzione (specificando, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario, il titolo nonché il periodo di esenzione) e avranno cura di comunicare agli interessati – ivi compresi i soggetti portatori di handicap – l’inserimento del loro veicolo nell’elenco delle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Le predette Direzioni regionali trasmetteranno, sempre ogni quattro mesi, il suddetto elenco all’Automobile Club d’Italia – Direzione Centrale Affari Tributari – Ufficio contabilità e controllo – largo Somalia, 30/b – 00199 Roma.
Per quanto concerne le richieste avanzate dagli agenti diplomatici e consolari, tramite il Ministero degli Affari Esteri, la scrivente provvederà direttamente a trasmettere all’Automobile Club d’Italia e allo stesso Dicastero l’elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all’esenzione.
IL DIRETTORE GENERALE