Circolare Ministeriale – Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Direzione Centrale IV Divisione 43 – 27 luglio 1998 – n. 65

Oggetto: “Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agevolazione previste dall’art. 8 per i veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con limitate capacità motorie permanenti.”

Prot. n. 01719/4315  – Roma, 27 luglio 1998

Nota bene: la presente nota è stata abrogata dalla Circolare del Ministero dei Trasporti, 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT

Nota bene: nella numerazione della Direzione Centrale IV questa stessa circolare assume la numerazione A36

Con riferimento alla precedente circolare D.C. N. B68 del 28 maggio 1998 di pari oggetto, ed a seguito della emanazione da parte del Ministero delle finanze della circolare n. 186/E del 15 luglio 1998, con la quale è stato definito l’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge 449/97 a favore di soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si forniscono con la presente, per la parte di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, le disposizioni attuative della suddetta norma.

Le agevolazioni riguardano i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del codice della strada, adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Il successivo comma 3 del citato articolo 8 stabilisce, inoltre, che gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

Gli adattamenti in questione possono essere di due tipi:

a) quelli per la guida di veicoli a motore (tra i quali la legge 449/97 ha ora ricompreso, ai fini della concessione delle agevolazioni, anche il cambio automatico) da parte di conducenti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che sono prescritti in sede di visita dalle Commissioni mediche locali di cui all’art. 119 comma 4, lettera a) del Codice della Strada, e che vengono annotati anche sulla patente speciale di guida;

b) quelli relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedite capacità motorie permanenti, e che riguardano modifiche dell’allestimento interno (es. applicazione sedile girevole o sistemazione carrozzella) oppure della carrozzeria ai fini di migliorare l’accesso (piattaforma sollevabile in senso verticale o scivolo per la salita e la discesa della carrozzella dal piano di calpestio del veicolo).

Per quanto concerne gli adattamenti di cui al precedente punto a), relativi unicamente ai comandi, dell’autoveicolo, nulla è innovato rispetto all’attuale prassi seguita per l’aggiornamento delle carte di circolazione.

Per ciò che riguarda il punto b) la citata circolare N. 186/E del Ministero delle finanze ha individuato le seguenti tipologie di adattamenti che danno titolo alle agevolazioni previste, e che devono risultare nella carta di circolazione:

1) pedana sollevatrice ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
2) scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
3) braccio sollevatore ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
4) paranco ad azionamento meccanico / elettrico / idraulico;
5) sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7) portiera/e scorrevole/i.

La predetta circolare N. 186/E non esclude, comunque, la possibilità che possano essere ammessi a godere delle agevolazioni previste dalla legge, a giudizio del Ministero delle finanze, adattamenti diversi da quelli indicati, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento proposto.

Si fa presente che, in ogni caso, la valutazione del collegamento funzionale tra handicap e adattamento, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, rimane a carico degli uffici delle Entrate competenti per territorio, presso i quali gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione, tra cui copia del certificato medico attestante l’invalidità, e copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti realizzati sul veicolo.

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Si impartiscono le seguenti disposizioni in merito all’aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 78 del C.d.S., dei veicoli ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge 449/97 attrezzati con uno o più dispositivi per il trasporto di persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Le domande di aggiornamento della carta di circolazione dei suddetti veicoli possono essere presentate presso un qualsiasi Ufficio provinciale della M.C.T.C., allegando alla richiesta la seguente documentazione:

– Relazione illustrativa in carta semplice del costruttore del dispositivo, corredata di disegni o schemi funzionali contenente una descrizione del dispositivo stesso in cui vengono indicate, in relazione al tipo di veicolo, le prescrizioni relative ai punti di attacco, nonché eventuali prescrizioni supplementari per l’installazione;

– Dichiarazione in carta semplice dell’officina che ha installato il dispositivo, con cui la medesima attesta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, ed in conformità alle prescrizioni del costruttore del dispositivo.

Per i veicoli già immatricolati, l’aggiornamento della carta di circolazione e dell’archivio veicoli della banca dati del CED, ha luogo applicando la tariffa 3.4 con annotazione riportata con apposito timbro e a seguito di visita e prova effettuata da personale dipendente M.C.T.C. appartenente alla VII, VIII e IX q.f. o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici di cui all’art. 81 del Codice della Strada.

Riguardo la visita e prova dei veicoli, si richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che l’installazione dei dispositivi di cui al precedente punto b), ed in particolare quelli relativi ai punti 1) e 2), potrebbe dar luogo ad un aumento non trascurabile della tara del veicolo e ad una diversa ripartizione delle masse sugli assi, tale da richiedere una verifica ponderale che potrebbe, in alcuni casi, comportare, nel rispetto della massa complessiva a pieno carico del veicolo, una riduzione del carico utile trasportato.

Si rende noto che, attualmente, esistono veicoli omologati che sono attrezzati fin dall’origine con dispositivi per il trasporto di disabili con limitata o impedita capacità motoria, nelle cui carte di circolazione è presente l’annotazione dell’adattamento.

Le presenti disposizioni non si applicano agli autoveicoli classificati per trasporto specifico di persone in determinate condizioni, per i quali seguitano a valere quelle impartite con circolare D.G. N. 48/82 del 26 aprile 1982 e seguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

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