Decreto Ministeriale – Dipartimento per gli Affari Sociali – 5 agosto 1998
“Individuazione dei comuni nei quali è realizzata la sperimentazione del reddito minino d’inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237 e determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione del progetto da parte dei comuni stessi”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1998, n. 227)

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;
Considerati i dati statistici forniti dall’Istat, riguardanti i livelli. di povertà tra la popolazione italiana;
Tenuto conto della diversità delle condizioni economiche, demografíche e sociali delle diverse aree territoriali italiane della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni nonché della necessità di un’adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell’intero territorio;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta dei 30 luglio 1998;
Preso atto della disponibilità espressa dai comuni a partecipare . alla sperimentazione, ai sensi dell’art. 4, comma 21 lettera e), del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

1. La sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è realizzata nei comuni di:

Agira (Enna);
Alatri (Frosinone);
Andria (Bari) (una circoscrizione o zona subcomunale);
Barrafranca (Enna),
Bernalda (Matera);
Canepina (Viterbo);
Caserta;
Catania (circoscrizioni Monte Po e Villaggio S. Giuseppe);
Catenanuova (Enna);
Centuripe (Enna);
Civitacastellana (Viterbo);
Cologno Monzese (Milano);
Corchiano (Viterbo);
Cutro (Crotone);
Enna;
Fabrica di Roma (Viterbo);
Foggia (circoscrizione IV Puglia e circoscrizione VIII “Incoronata”);
Gallese (Viterbo),
Genova (circoscrizione Pra),
Grassano (Matera);
Isernia;
Isola di C. Rizzuto (Crotone);
L’Aquila;
Leonforte (Enna);
Limbiate (Milano);
Massa;
Monterosi (Viterbo);
Napoli;
Nardo di Pace (Vibo Valentia);
Nichelino (Torino);
Onano (Viterbo);
Oristano;
Orta di Atella (Cesena)
Pontecorvo (Frosinone);
Reggio Calabria;
Rovigo;
Sassari (I circoscrizione “Centro storico”);
S. Giovanni in Fiore (Cosenza);
S. Nicolò d’Arcidano (Oristano).

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre 1998 ciascun comune indicato all’art. 1 presenta al Ministro per la solidarietà sociale il progetto di attuazione della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. In particolare il progetto deve contenere i dati contabili e finanziari necessari al fini del riparto dei costi della sperimentazione, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo e deve essere redatto in modo da consentire la verificabilità dei dati e degli obiettivi in esso indicati.

2. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale e deve essere inviato, entro il termine indicato al comma 1, al Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale – Via V. Veneto, 561 00187 Roma. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: TURCO

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