Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – 12 novembre 1998
“Periodicità di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili.”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1998)
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l’art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visto l’art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 1963; n. 389;
Visto l’art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
Visto l’art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;
Vista la delibera n. 719 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 30 giugno 1998, in materia di periodicità di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili;
Vista la deliberazione del 28 ottobre 1998, con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;
Decreta:
E’ approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 718 del 30 giugno 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili.
La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 1998
Il Ministro: BASSOLINO
Allegato
OGGETTO: Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili. Periodicità mensile del pagamento. (Deliberazione n. 719).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 30 giugno 1998
Visto l’art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 216, concernente le modalità di erogazione degli assegni, della pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili;
Visto l’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il decreto 25 marzo 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata approvata la deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile del pagamento delle pensioni;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi,
Ritenuta la necessità di uniformare le modalità di erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili con quelle in atto per le pensioni INPS;
Su proposta del Direttore generale;
Delibera:
1. Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate dall’INPS a favore degli invalidi civili sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti in primo giorno o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti erogati dall’INPS.
2. I pagamenti delle prestazioni di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate; quelli di importo mensile eccedente il due per cento e fino al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
3. I limiti determinati con i criteri di cui al punto 2 sono arrotondati alle 10.000 per difetto.
4. La direzione generale dell’Istituto, per i pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori, può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino a un massimo di dieci giorni, ovvero, tenuto conto della peculiarità delle categorie interessate, in uno o più giorni da concordare con gli altri enti pagatori.
5. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento, dell’arrotondamento del precedente pagamento.
Visto, il presidente: BILLIA
Visto: il segretario: D’AGOSTINO