Nota del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – MTCT, 5 gennaio 1999
Oggetto: “Autoveicoli e motoveicoli adattati per il trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie. Chiarimenti e precisazioni”
MTCT – Dipartimento Trasporti Terrestri Unità di Gestione della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre – Divisione 43
Prot. n. 2676/4332 – U.d.g. n. B002
Nota bene: la presente nota è stata abrogata dalla Circolare del Ministero dei Trasporti, 25 febbraio 2000, n. B11/2000/MOT
Roma, 5 gennaio 1999
In relazione ai numerosi quesiti qui formulati da più parti, si forniscono con la presente precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito alla applicazione della circolare D.G. n. 65/98 del 27 luglio 1998.
Si premette, innanzitutto, che la suddetta circolare n. 65/98 è stata emanata a seguito della circolare n. 166/E del 15 luglio 1998 del Ministero delle finanze, con la quale sono state stabilite, tra l’altro, le tipologie di adattamenti dei veicoli che danno diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Considerata, inoltre, l’esigenza di non creare ostacoli di ordine tecnico alla particolare utenza interessata che, a causa del ritardo con cui è stata emessa dal Ministero delle finanze la citata circolare n. 186/E, sollecitava l’emanazione delle disposizioni applicative della legge n. 449/97, è stato previsto, per l’aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli adattati secondo le indicazioni del Ministero delle finanze, una particolare procedura semplificata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:
1. La documentazione tecnica da allegare alla richiesta di aggiornamento è quella indicata nella circolare n. 65/98: non occorre, pertanto, richiedere relazioni di calcolo e firma di ingegneri o periti industriali, o la dichiarazione di rispondenza a norme o direttive particolari;
2. I fori praticati nella carrozzeria portante del veicolo necessari per l’ancoraggio delle carrozzelle, o per l’applicazione delle strutture per l’incarrozzamento delle medesime, non devono essere considerati modifiche della struttura portante del veicolo, ai sensi dell’art. 236, comma 2, lettera h) del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Non occorre, pertanto, il rilascio del nulla osta della Casa costruttrice del Veicolo;
3. La responsabilità dei funzionari, tecnici, operatori è limitata alla verifica della presenza sul veicolo dell’adattamento previsto la cui stabilità e corretta installazione ricade totalmente sotto la responsabilità dell’officina che ha eseguito la modifica e che dovrà risultare nella dichiarazione dalla medesima presentata;
4. Non è possibile accogliere richieste di adattamenti diversi da quelli elencati nella circolare n. 65/98; tale elenco deve pertanto intendersi per ora tassativo. Si fa riserva di comunicare tempestivamente altri adattamenti dei veicoli che il Ministero delle finanze riterrà in futuro di ammettere a godere delle agevolazioni previste dalla legge;
5. Si conferma che le annotazioni sulle carte di circolazione degli adattamenti per la guida dei veicoli a motore da parte dei conducenti disabili, prescritti dalle Commissioni mediche locali, rimangono di esclusiva competenza degli ingegneri, mentre per gli adattamenti per il trasporto di portatori di handicap con limitate o impedite capacità motorie, la competenza è quella specificata nella circolare n. 65/98;
6. Le disposizioni impartite con la circolare n. 65/98 riguardano sostanzialmente autoveicoli della categoria M1 e motoveicoli, ad uso proprio ed intestati a privati cittadini, mentre gli autoveicoli disciplinati dalla circolare D.G. n. 48/82 del 26 aprile 1982 comprendono anche autobus, adibiti sia ad uso proprio che in servizio di linea, e che possono essere immatricolati unicamente da enti pubblici, imprenditori e collettività. Tali veicoli, allorquando sono attrezzati per il trasporto di handicappati deambulanti e non su carrozzella per un numero di posti superiore alla metà di quelli disponibili, vengono classificati “autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni”.
Risulta evidente che non sussiste alcuna differenza tra gli autoveicoli in oggetto specificati (per i quali la norma non opera alcuna limitazione sul numero dei posti riservati ai disabili), e le autovetture di cui alla circolare D.G. n. 48/82, nel caso in cui il numero di posti riservati alle carrozzelle non superi la metà dei posti disponibili.
In tale caso le norme dettate dalla circolare n. 65/98 non risultano in contrasto con quelle della circolare n. 48/82, tranne che non viene richiesta la dichiarazione attestante la resistenza degli attacchi e delle cinture delle carrozzelle a forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2g.
Per sanare tale discrasia, si dispone che anche per tutti i veicoli disciplinati dalla circolare n. 48/82 non venga più richiesta la suddetta dichiarazione di resistenza. Risulta, pertanto, abolito il secondo capoverso delle lettere a) e c) del punto 5 della circolare n. 48/82.
IL DIRETTORE
dr. Ing. Tullio D’Ulisse