Legge 24 ottobre 2000 n. 323
“Riordino del settore termale.”
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261.)
(omissis)
4. Erogazione delle cure termali.
1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste (1).
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l’articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all’articolo 6.
4. L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(1) Il Decreto Ministeriale 22 marzo 2001 , modificato dal Decreto Ministeriale 13 dicembre 2005 , dal Decreto Ministeriale14 dicembre 2006, dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2007 e da Decreto Ministeriale 23 dicembre 2008, ha disposto che le patologie per le quali è assicurata l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, quelle indicate nell’elenco approvato con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994 del Ministro della sanità.