Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – 14 giugno 2001 n. 55
“Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari”
In occasione della videoconferenza del 17 maggio 2001, questa Agenzia ha fornito alcune risposte ai quesiti pervenuti in materia di dichiarazioni dei redditi dell’anno 2001.
1 – ONERI E SPESE
(omissis)
1.2.1 Spese farmaceutiche portatori di handicap
D. Le spese farmaceutiche sostenute da un soggetto portatore di handicap, non essendo menzionate nell’elenco di cui alle istruzioni ministeriali dell’Unico 2001 persone fisiche rigo RP27, vanno ricomprese nel rigo RP1 o nel rigo RP27 del modello UNICO 2001?
R. Si ritiene che le spese relative all’acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge 104 del 1992, pur rientrando nella nozione di spesa medica, vadano indicate nel rigo RP 27 del Modello Unico 2001 persone fisiche, in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene.
1.2.2 Acquisto del veicolo da parte di un disabile
D. Un contribuente disabile che ha acquistato un’auto con relativa detrazione fiscale in data 12 aprile 1996 può chiedere la detrazione per l’acquisto di una nuova auto avvenuta in data 8 marzo 2000? Come deve essere interpretato il disposto dell’articolo 13-bis del Tuir, nella parte in cui prevede che la detrazione compete una sola volta in un periodo di quattro anni? Più in generale, inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alla detrazione d’imposta per l’acquisto dei veicoli da parte di disabili prevista dall’articolo 30 della legge n. 388 del 2000.
R. Ai fini dell’IVA è stato già chiarito con la circolare n. 197/E del 1998, che l’agevolazione si applica per una sola volta nel corso del quadriennio decorrente dalla data di acquisto o di importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo sia stato cancellato dal PRA a norma dell’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per ragioni di coerenza e di allineamento tra i diversi tributi, lo stesso criterio di computo del quadriennio deve essere utilizzato anche in relazione alla detrazione IRPEF. Pertanto, nel caso prospettato il contribuente può provvedere all’acquisto di un nuovo veicolo, ed avere diritto alla detrazione, a partire dalla data 13 aprile 2000. Per quanto concerne le novità introdotte dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si fa riferimento ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001.
1.2.3 Acquisto del veicolo da parte di un disabile
D. Un contribuente portatore di handicap riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/92 si è accorto solo al momento della compilazione della dichiarazione modello 730/2001 (redditi 2000) che la fattura relativa all’acquisto della sua auto (adattata alla guida relativamente al suo handicap) è datata 30 dicembre 1999 e non 3 gennaio 2000, data in cui ha effettuato il pagamento. Il contribuente può effettuare la detrazione nel modello 730/2001?
R. La detrazione prevista dalla lettera c) dell’articolo 13-bis del Tuir per l’acquisto da parte di un soggetto portatore di handicap dell’autovettura spetta con riferimento al periodo d’imposta in cui tale spesa è stata sostenuta. Se il contribuente documenta di aver sostenuto la spesa nel corso dell’anno 2000, deve effettuare la detrazione dall’imposta relativa ai redditi del 2000, ad esempio tramite la presentazione del modello 730/2001. Si ricorda che si può fruire della detrazione sia in unica soluzione con riferimento al periodo d’imposta in cui l’onere è stato sostenuto che alternativamente ripartendo la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti di pari importo.
1.2.4 Spese mediche sostenute per familiari
D. Nel caso di spese mediche intestate al genitore che le ha sostenute per il figlio fiscalmente a carico, a chi spetta la detrazione se, in corso d’anno, il figlio percepisce un reddito superiore a lire 5.500.000?
R. Ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell’anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000. Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, nè alla persona che ha sostenuto l’onere, nè alla persona che ha beneficiato della prestazione. Nel caso prospettato, essendo ininfluente il momento in cui il figlio è diventato titolare di redditi superiori a lire 5.500.000, la detrazione non spetta ad alcun soggetto.
1.2.5 Spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici
D. I costi di abbonamento al servizio che consente l’invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica sostenuti da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 danno diritto alla detrazione d’imposta prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13-bis del Tuir per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile?
R. Si ritiene possibile annoverare tali costi tra quelli previsti per l’acquisizione di supporti tecnici rivolti a facilitare l’autosufficienza del disabile. A tal fine è necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell’ASL di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per i suddetti scopi.
1.2.6 Spese per acquisto di occhiali
D. Per usufruire della detrazione d’imposta prevista per l’acquisto di occhiali da vista è sufficiente, oltre la prescrizione medica, lo scontrino fiscale rilasciato dall’ottico, ovvero necessita la fattura?
R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa può essere documentata dallo scontrino fiscale in alternativa alla fattura. In questo caso, come precisato con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, occorre anche un’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.
1.2.7 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale
D. Nel caso in cui un soggetto affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, non sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi (ad esempio pensionato senza altri redditi) deve comunque presentare la dichiarazione per indicare l’importo della spesa medica che non ha trovato capienza nella propria imposta?
R. Il soggetto interessato dalla patologia deve presentare la dichiarazione indicando l’intero importo della spesa relativa a tali patologie ed operare la detrazione del 19% fino a concorrenza dell’imposta da lui dovuta. Solo nel caso in cui questi non abbia alcun reddito o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa, potrà operare la detrazione in oggetto per l’intero onere sostenuto, entro il limite annuo di 12 milioni di spesa.
1.2.8 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale
D. Nel rigo E2 possono essere indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. Sussiste l’obbligo da parte del contribuente di farsi certificare che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o è sufficiente, essendo magari in età molto avanzata, che questi sia ricoverato in un istituto o clinica?
R. Per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico fiscalmente è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria mediante certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale. Non è sufficiente che il familiare, sia pure in età avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica.
1.2.9 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale
D. Con riferimento alla detrazione per spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari non a carico fiscalmente si chiede di conoscere quali indicazioni devono essere riportate sulle ricevute mediche.
R. Per poter usufruire della detrazione prevista dall’articolo 13-bis, comma 2, del Tuir, è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l’indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta. Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stato sostenuta dal congiunto. Solo in tal caso al familiare stesso compete, nel limite normativo di 12 milioni di spesa, il beneficio della detrazione.
1.2.10 Spese mediche per acquisto di medicinali per effettuare la cura “Di Bella” con prescrizione medica
D. È possibile considerare come oneri deducibili le spese mediche sostenute per l’acquisto dei medicinali richiesti per la cura del professor Di Bella considerando i soggetti che praticano la cura come portatori di handicap in quanto riconosciuti invalidi civili dalla commissione USL?
R. L’articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, indica come oneri deducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Tali oneri sono deducibili per l’intero ammontare sostenuto ed anche se le spese sono state sostenute per i familiari. Il diritto alla deduzione è riconosciuto solo ai soggetti portatori di handicap, indicati dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Le istruzioni al modello 730 (rigo E25) prevedono che l’esistenza delle condizioni personali richieste per usufruire dell’agevolazione deve essere accertata in base alle procedure previste dalla legge n. 104 ovvero da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra ecc. Si deve, però, ritenere, che non sia sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile. L’accertamento della invalidità civile concerne, infatti la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonchè a particolari trattamenti fiscali. Si tratta in definitiva di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse
1.2.11 Spese sostenute per il ricovero di un familiare non a carico
D. Il figlio che paga la retta per il genitore ricoverato, il quale non sia però fiscalmente a carico, ed esibisce quietanza dell’avvenuto pagamento da lui effettivamente sostenuto ed a lui intestata, può dedursi la spesa?
R. La disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 13-bis del Tuir riconosce il diritto alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, anche qualora tali spese siano state sostenute nell’interesse di familiari non a carico fiscalmente, purchè affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Per poter usufruire di tale disposizione sarà pertanto necessario che il contribuente, oltre a documentare la spesa sostenuta, certifichi altresì che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Si ricorda comunque che la detrazione in parola spetta con riferimento ad un limite annuo di lire 12 milioni di spesa e per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare
1.2.12 Spese mediche rimborsate
D. Nel caso in cui l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per assicurazioni sanitarie non sia segnalata al punto 24 del CUD 2001, possono tuttavia essere ammesse in detrazione le spese sanitarie pur rimborsate per effetto di premi di assicurazione stipulate dal sostituto d’imposta?
R. In base alla lettera c) dell’articolo 13-bis del Tuir al contribuente spetta la detrazione anche per le spese mediche da lui sostenute e rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione che non sono deducibili o detraibili dal suo reddito complessivo. Tenuto conto che in relazione al premio versato sia dal contribuente che da altri (quali ad esempio il suo datore di lavoro) non si beneficia di detrazioni d’imposta, è possibile usufruire della detrazione per le spese sanitarie.
(omissis)