Circolare INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, 9 dicembre 2002, n. 33

Permessi per lavoratori disabili. Art.33, comma 6, della legge 104/92. Art.19, legge n.53/2000.”

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Centrale in merito alle modalità di fruizione ed ai riflessi contributivi relativamente ai permessi, di cui alla normativa indicata in oggetto.

Al riguardo, la legge 5 febbraio 1992 n. 104 ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti interessati. In particolare, il comma 6° dell’articolo 33, nel richiamare i commi 2 e 3 dello stesso articolo, dispone che le persone maggiorenni portatrici di handicap, in situazioni di gravità, possono usufruire di due ore di permessi giornalieri e tre giorni di permessi mensili.

La situazione di gravità, cui si fa riferimento nel citato articolo, è quella disciplinata dal comma 3° dell’articolo 3 della stessa legge 104/92.

Tali permessi sono retribuiti (legge 27.10.93 n. 423) e sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro.

L’art.19 della legge n. 53/2000 ha recentemente modificato la fruibilità dei benefici in questione introducendo il principio della loro alternatività e modificando, in tal modo, il precedente orientamento (peraltro sostenuto dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica), che ne prevedeva , nello stesso mese, la possibilità del cumulo.

Pertanto, i lavoratori interessati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica, potranno utilizzare alternativamente e non più cumulativamente l’uno o l’altro dei benefici, in ragione delle specifiche richieste inoltrate ai rispettivi enti di appartenenza.

Si fa presente che, nell’ipotesi di riposi orari, il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente o superiore alle 6 ore, mentre è pari a 1 ora in caso contrario.

Per i soggetti portatori di handicap, che beneficiano alternativamente dei permessi ad ore o a giorni (commi 2 e 3 già citati), è consentito modificare, in linea di massima, il tipo di permesso da un mese all’altro.

Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. art. 9, comma 3, del CCNL del Comparto dei Ministeri, stipulato in data 16.2.99) hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l’ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato. Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito. E’, quindi, possibile, eccezionalmente, nel caso in cui dovessero

sopraggiungere esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi, variare anche nell’ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza.

Pertanto, nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme contrattuali di settore.

Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso.

Si precisa, infine, che i permessi previsti dal comma 2 dell’art. 33 della citata legge 104/92 sono senza limiti, nel senso che il lavoratore, che ne fa richiesta, ha diritto a due ore di permesso retribuito per ogni giornata lavorativa del mese.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Amato)
F.to AMATO

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