Legge 24 novembre 2003, n. 326
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 181 alla Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274 )
Attenzione: testo coordinato con le modificazioni apportate in sede di conversione in legge
(omissis)
Capo IV
Società civile, famiglia e solidarietà
Art. 19.
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l’assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all’1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonchè quelle ulteriori occorrenti per l’applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l’importo di un milione di euro per l’anno 2003, nonchè di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Art. 20.
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus
1. Nel comma 1 dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L’assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati.
4. L’assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall’I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l’anno 2004.
6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l’anno 2003 e di 253 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 22.
Asili nido
1. Il mutamento della destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.
Art. 23.
Lotta al carovita
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 20 milioni di euro per l’anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d’intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonchè l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonchè quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva nonchè dell’intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive».
Art. 24.
Proroga dell’agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
1. La riduzione dell’aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
(omissis)
Capo III
Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale
Art. 42.
Disposizioni in materia di invalidità civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell’economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l’I.N.P.S. e con l’INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. (1)
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro – nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all’atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell’anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’INPS, il Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro e l’Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l’invalidita». (2)
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il presidente della commissione medica superiore, già commissione medica superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della commissione stessa.
9. La direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell’interno.
10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento dell’attività delle commissioni mediche di verifica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
(1) L’art. 23 della Legge 27 febbraio 2004, n.47 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”) ha differito l’efficacia del terzo comma di questo articolo al 31 dicembre 2004.
(2) Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal presente comma è stato poi sostituito dall’articolo 6 comma 3 della legge 9 marzo 2006, n. 80
(omissis)