Messaggio INPS Direzione Centrale Prestazioni 9 agosto 2004, n. 25277
“Applicazione dell’articolo 42, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Non ripetibilità di somme relative a prestazioni per invalidità civile percepite prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.”
L’articolo 42, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha stabilito che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, dai titolari di prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civili privi dei requisiti reddituali (allegato 1).
La sanatoria di cui sopra ha riferimento soltanto a situazioni debitorie discendenti da superamento di requisiti reddituali di legge previsti per la corresponsione di prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civili il cui diritto è legato a limiti reddituali.
Pertanto le Sedi non dovranno provvedere al recupero di indebiti relativi a periodi precedenti al 2 ottobre 2003 che si sono evidenziati a seguito delle verifiche richieste da questa Direzione nel mese di dicembre 2003 con riferimento ai redditi comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dichiarati negli anni dal 1996 al 2000 per prestazioni da invalidità civile, né di indebiti che precedentemente a tale verifica erano già stati notificati e/o posti dalle Sedi in fase di recupero a seguito di accertamento d’ufficio o dichiarazione degli interessati. Del pari non si dovrà procedere al recupero di indebiti non ancora notificati e relativi a somme incassate prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei requisiti reddituali.
Le Sedi in indirizzo procederanno ai recuperi delle mensilità di pensione erogate dal 2 ottobre 2003 in poi.
Dalla predetta data le Sedi dovranno avere riferimento, per le verifiche reddituali ai titolari di prestazioni da invalidità civile e per la gestione degli indebiti da queste eventualmente derivanti, alle modalità disposte con la determinazione interdirigenziale del 27 febbraio 2004 (allegato 2), prevista dall’articolo 42, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.
Considerato che i redditi influenti per la corresponsione delle provvidenze da invalidità civili sono quelli assoggettabili ad IRPEF prodotti nell’anno precedente quello della corresponsione della prestazione, il primo reddito da prendere in considerazione per la sospensione e l’eventuale revoca delle prestazioni in questione è quello dichiarato per l’anno 2002.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori