Lavoro in un’azienda privata e assisto un figlio con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.n. 104/92. Il mio datore di lavoro può trasferirmi in altra sede aziendale contro la mia volontà?

No. L’art. 33, comma 5, della l.n. 104/92, vieta espressamente il trasferimento del lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste una persona con disabilità grave presso altra sede di lavoro, senza il suo preventivo consenso. Tale diritto non rileva nel momento in cui l’intera unità produttiva viene chiusa per atto di macro-organizzazione aziendale (es. il dipendente di un ufficio postale non può chiedere che la filiale rimanga aperta appositamente per evitare l’assegnazione a nuova sede).

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