Carta SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva e disabilità
Dal 2 settembre prossimo i nuclei familiari in condizioni di particolare povertà potranno presentare domanda di concessione della Carta di pagamento elettronica o Carta SIA.
SIA è l’acronimo di Sostegno per l’Inclusione Attiva ed è una delle misure per il contrasto alla povertà previste dall’ultima legge di stabilità. Un recente decreto (decreto del Ministero del lavoro 26 maggio 2016, pubblicato però solo il 18 luglio) e una circolare dell’INPS (19 luglio 2016, n. 133) ne hanno meglio definito i contorni e le modalità applicative.
La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1 commi 386 e seguenti) prevede anche altri interventi di contrasto alla povertà che però sono ancora in via definizione e di discussione al Parlamento. Fra questi l’ipotesi dell’introduzione del reddito di inclusione.
Al momento quindi la Carta SIA è l’unico intervento in via di attuazione ma già anticipa, per alcuni versi in modo tutt’altro che soddisfacente, alcune linee di tendenza.
Il SIA prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Questa la sintesi estrema. Ora vediamone le condizioni e quindi i requisiti economici, di composizione del nucleo e gli altri vincoli.
Chi è “povero”?
Il SIA, va detto, è riservato ad un platea di beneficiari che si trovino già in povertà estrema, non solo a rischio di impoverimento o di povertà relativa.
Tale condizione, in questo caso, viene misurata innanzitutto con l’ISEE, cioè quello strumento che tenta di ponderare la composizione e la tipologia dei nuclei familiari con la loro effettiva disponibilità reddituale e patrimoniale.
Il limite massimo di ISEE ammesso per questo beneficio è di 3000 euro.
I nuclei che superino quella cifra sono esclusi.
Una notazione sulle persone con disabilità. Come noto le modalità di computo dell’ISEE sono state riviste con la legge 26 maggio 2016, n. 89 escludendo il conteggio di pensioni, assegni, indennità riservate alle persone con disabilità, sopprimendo franchigie basate sulla gravità e l’età, e aumentando le scale di equivalenza. INPS, in una circolare (n.137) del 25 luglio scorso, ha informato che entro il 10 settembre provvederà con il ricalcolo in automatico dell’ISEE corretto. Questo potrebbe, in alcuni casi, essere più vantaggioso del precedente. È utile saperlo ai fini della domanda per il SIA.
Oltre al limite di reddito il decreto del 26 maggio scorso precisa che sono comunque esclusi i nuclei che abbiano acquistato un autoveicolo nuovo nell’ultimo anno, a prescindere dalla cilindrata. Ma la regola vale anche per i tre anni precedenti la domanda se la cilindrata del veicolo (nuovo) è superiore ai 1300 cc, oppure se si è immatricolato un motoveicolo nuovo di cilindrata superiore ai 250 cc.
Ma vi è un altro limite che può essere molto significativo per le persone con disabilità: è motivo di esclusione la percezione da parte di familiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni superiori ai 600 euro mensili.
A qualunque titolo: ciò significa anche i trattamenti che nulla hanno a che vedere con il contrasto alla povertà, quali ad esempio le indennità di accompagnamento per cecità civile o per invalidità o per sordità, oppure contributi per la non autosufficienza o per la vita indipendente.
Quali famiglie?
Oltre al limite ISEE di 3000 euro, vi sono limiti molto serrati anche riguardo alla composizione del nucleo. Il SIA viene concesso solo se ricorre uno dei tre casi seguenti.
Il primo: che nel nucleo siano presenti minori.
Il secondo: che nel nucleo sia presente una donna in stato di gravidanza accertata.
Il terzo caso: che nel nucleo sia presente un figlio disabile (maggiorenne o minorenne) contestualmente ad almeno un genitore. La disabilità pertanto non viene considerata se riguarda un coniuge oppure un fratello (nipote, cognato ecc) orfano di entrambi i genitori.
La valutazione multidimensionale del bisogno
Oltre alle condizioni economiche e alle condizioni relative alla composizione del nucleo, per la concessione della SIA va anche effettuata la “valutazione multidimensionale del bisogno” cioè una nuova modalità di stima delle necessità complessive riferite alle condizioni del nucleo familiare. La valutazione deve restituire un esito superiore o uguale ad un valore di 45. Chi sta sotto è escluso.
Questo valore è calcolato in base ad una scala dettagliata dal decreto del Ministero del lavoro e suddivisa in tre assi.
Il primo asse sono i carichi familiari: restituisce un valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:
- nucleo familiare con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;
- nucleo familiare in cui l’età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
- nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni [notare il plurale, NdA]: 25 punti.
- nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza; [notare che se i disabili sono due, il punteggio non si somma, NdA];
Il secondo asse è la condizione economica: restituisce valore massimo pari a 25 punti, così calcolato: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120;
Esempio: Isee 3000 – 3000/120 = 25; 25 – 25= 0 punti;
Esempio: Isee 2000 – 2000/120= 16,6; 25 – 16,6= 8,4 punti
Esempio: Isee 0 – 0/120= 0; 25- 0 = 25 punti
Il terzo asse è la condizione lavorativa che corrisponde ad un valore di 10 punti solo nel caso nel nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva (15/64 anni) si trovino in stato di disoccupazione.
Gli esclusi
Dal combinato disposto delle due tipologie di condizioni (reddituale e familiare) e dalle scale di valutazione del bisogno traspare con sufficiente evidenza come alla disabilità sia stato riservata una attenzione solo apparente e assai poco sostanziale. Non solo: si sono considerate di fatto le provvidenze assistenziali, quali l’indennità di accompagnamento, come una misura di compensazione del reddito e non già come forma appunto indennitaria per servizi non resi. Si è pertanto molto lontani dal considerare la disabilità come uno dei primi determinati dell’impoverimento e della povertà. E quindi dell’esclusione sociale.
Ne esce uno scenario di esclusioni a tratti grottesco. Vediamone alcuni marchiani esempi.
Chi ne resta escluso? | Perchè? |
Nucleo al di sotto dei 3000 euro ISEE in cui sia presente un figlio, minore o maggiorenne, cieco assoluto | Supera il limite di 600 euro mensili di prestazioni assistenziali (per disabilità). |
Coppia al di sotto dei 3000 euro ISEE in cui un coniuge sia invalido civile con sola pensione senza indennità di accompagnamento. | La disabilità viene considerata solo se è presente nel nucleo almeno un genitore della persona con disabilità. |
Coppia al di sotto dei 3000 euro ISEE in cui un coniuge sia invalido civile con sola pensione con indennità di accompagnamento. | Supera il limite di 600 euro mensili di prestazioni assistenziali
La disabilità viene considerata solo se è presente nel nucleo almeno un genitore della persona con disabilità. |
Nucleo al di sotto dei 3000 euro ISEE con figlio minore con pluridisabilità (sordocieco). | Supera il limite di 600 euro mensili di prestazioni assistenziali (per disabilità). |
Madre sola in gravidanza con figlio minore con con pluridisabilità | Supera il limite di 600 euro mensili di prestazioni assistenziali (per disabilità). |
Tutti i casi sopra elencati con ISEE superiore a 3000 euro | Esclusi perchè superano il limite ISEE. |
Madre 40 anni disoccupata con figlio minorenne disabile grave; ISEE 0. | Valutazione multidimensionale del bisogno” inferiore a 45 (condizione familiare: 5 punti; condizione lavorativa: 10 punti; condizione economica: 25; totale 40) |
Coppia disoccupata con figlio minorenne disabile non autosufficiente; ISEE 3000. | Valutazione multidimensionale del bisogno inferiore a 45 (condizione familiare: 10 punti; condizione lavorativa: 10 punti; condizione economica: 0; totale 20) |
Coppia disoccupata con due figli maggiorenni disabili gravi; ISEE 1500. | Valutazione multidimensionale del bisogno inferiore a 45 (condizione familiare: 5 punti; condizione lavorativa: 10 punti; condizione economica: 12,5; totale 27,5) |
A quanto ammonta il beneficio?
Il beneficio economico è determinato in base al numero di componenti del nucleo e l’erogazione viene effettuata a cadenza bimestrale. Essa è comunque vincolata “all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza” di cui diremo più sotto.
nucleo familiare | importo mensile (€) |
1 membro | 80 |
2 membri | 160 |
3 membri | 240 |
4 membri | 320 |
5 o più membri | 400 |
Vediamo ora qual è l’iter per richiedere e ottenere il beneficio e quindi la Carta SIA (una carta rilasciata da Poste e poi “ricaricata” da INPS agli aventi diritto).
L’iter
La domanda va presentata al proprio comune di residenza.
I Comuni verificano innanzitutto i requisiti anagrafici del richiedente e cioè la cittadinanza italiana o della UE o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre verifica la residenza in Italia da almeno 2 anni.
Sempre a carico del Comune è il controllo che nessun componente il nucleo risulti in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.
Il comune trasmette, quindi, la pratica all’INPS entro 15 giorni dalla domanda..
INPS verifica la composizione del nucleo familiare – (con almeno uno dei seguenti requisiti):
– presenza di un componente di età minore di 18 anni;
– presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
– presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
Sempre l’Istituto verifica la condizione economica e cioè :
– ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
– altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
– che nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:
– prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
– assegno di disoccupazione (ASDI);
– altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
– carta acquisti sperimentale
Al termine dell’istruttoria INPS (entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione) restituisce l’esito al Comune; se l’esito dà diritto alla Carta il Comune provvede a comunicarlo all’interessato e a Poste che emetterà la Carta. Questa sarà “caricata” del corrispettivo riconosciuto direttamente da INPS.
I progetti personalizzati di presa in carico
Entro 60 giorni dal primo accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre) i comuni predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene redatto insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni (esistono già specifiche Linee Guida).
L’obiettivo dichiarato è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l’autonomia.
Al di là degli intenti espressi dal decreto, se l’interessato non sottoscrive e si impegna a rispettare il progetto il beneficio economico viene revocato.
Tanto per citare pedissequamente il decreto, esso prevede richiede “ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l’impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi del comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
b) atti di ricerca attiva di lavoro;
c) adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
d) frequenza e impegno scolastico;
e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.”
Le risorse
Sul SIA la legge di Stabilità ha previsto uno stanziamento di 750 milioni di euro, in parte si tratta di fondi recuperati da altre destinazione o già destinati ma non spesi. In parte di tratta di nuovi stanziamenti.
Il decreto del 26 maggio fornisce anche le indicazioni sul riparto fra le diverse Regioni.
I criteri adottati sono congruenti con le finalità, infatti sono la risultante di una combinazione fra i dati regionali della popolazione in povertà assoluta, della popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e, infine, della popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa.
Ne risulta, in effetti, una distribuzione più accentuata verso le regioni con maggiore disagio derivante dalla deprivazione materiale.
Non è escluso che di qui a settembre vengano emanate ulteriori indicazioni di cui daremo conto, continuando a seguire, a questo punto con maggiore titubanza, il dibattito parlamentare sulla delega sulla povertà e sul reddito di inserimento, altra gemmazione assieme al SIA dell’ultima legge di stabilità.
2 agosto 2016
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Consulta:
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.”
- Circolare INPS – Direzione Generale – 19 luglio 2016, n. 133 “Avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato).”
- “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva” (Accordo 11 febbraio 2016, tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali)
- Nostra precedente nota su Legge di Stabilità 2016