ISEE: chiarimenti da INPS e Ministero del lavoro

Aggiornamento: il 10 luglio 2015 Ministero del lavoro e INPS hanno diramato un nuovo documento che aggiunge ulteriori risposte oltre a quelle commentate in questo articolo. Si veda anche il nostro commento successivo.

Il 5 maggio scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS hanno diramato un documento che intende fornire le risposte alle domande più frequenti in materia di applicazione delle più recenti disposizioni sull’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

I quesiti sono stati raccolti dalla Consulta nazionale dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) che rappresentano il riferimento principale per milioni di cittadini nella redazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) alla base del calcolo dell’ISEE.

Nel quadro generale delle competenze, sinteticamente: il Ministero fisse le regole amministrative; i CAF, sulla base di moduli approvati dal Ministero, inseriscono i dati richiesti nel sistema informatico dell’INPS; quest’ultimo produce la dichiarazione ISEE estraendo dai propri database e da quelli dell’Agenzia delle entrate i dati già disponibili (esempio prestazioni assistenziali come l’indennità di accompagnamento o la pensione). Inoltre l’INPS, in accordo con l’Agenzia delle entrate, effettua controlli sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (vero elemento di forza del nuovo ISEE).

In sede di prima applicazione, come era prevedibile data la complessità dello strumento, le difficoltà e le incertezze applicative sono numerose, tant’è che lo stesso decreto istitutivo del nuovo ISEE (Decreto 159/2013) ha previsto un tavolo di monitoraggio che si sta per insediare.

Il documento informativo emesso il 5 maggio 2015 fornisce alcune prime risposte divise per ambiti (reddituale, patrimoniale, mobiliare e immobiliare) e su diversi aspetti.

Alcune domande/risposte sono di diretto interesse per le persone con disabilità (FC4_2, FC4_12, FC4_3, FC7_1, V_8).

Indicatore della situazione reddituale e provvidenze assistenziali

Le prime due risposte (purtroppo oggetto di incompleta valutazione da parte di alcuni commentatori) vanno lette congiuntamente per comprendere esattamente il senso delle indicazioni amministrative del Ministero e dell’INPS.

Come noto il DPCM 159/2013 comprende nell’Indicatore della situazione reddituale anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (…)”. Peraltro questa previsione normativa è stata oggetto di censura da parte del TAR Lazio con tre sentenze (TAR Lazio, Sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) su cui pende un annunciato ricorso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Mentre dal punto di vista amministrativo non vi sono dubbi che l’INPS attualmente computi in automatico nell’Indicatore della situazione reddituale pensioni, assegni e indennità attribuite agli invalidi civili, secondo la Consulta dei CAF rimane il dubbio di quali altri contributi o prestazioni non erogate da INPS debbano essere dichiarate (assegni di cura, voucher, contributi per progetti vita indipendente …). Ad una prima lettura dei modelli di DSU approvati e pubblicati a dicembre 2014, sembrava che questi “introiti” non dovessero essere dichiarati.

Ora invece si esprime una risposta diversa dalla lettura combinata delle risposte FC4_2, FC4_12.

Secondo l’INPS e il Ministero “non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.

A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale).”

Attenzione, però. Viene posta una condizione: il contributo o la prestazione, per non essere conteggiati, devono essere stati erogati a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.

Ciò è ancora più evidente nella domanda FC4_12 successiva che appunto ribadisce come l’eventuale assegno di cura se non rendicontato va riportato nella DSU e quindi rientra nella base di calcolo dell’ISEE.

La linea interpretativa proposta è causa di non marginali ricadute e di disparità di trattamento più o meno accentuate.

Lo spieghiamo con qualche esempio.

In Lombardia i contributi per i progetti di vita indipendente prevedono una rendicontazione successiva all’erogazione. Questi contributi non vanno riportati nella DSU e quindi non aumentano l’ISEE. Le relative spese di assistenza, inoltre possono essere detratte dall’Indicatore della situazione reddituale nel limite delle prestazioni assitenziali dichiarate (es. pensione e indennità di accompagnamento).

In Puglia gli assegni di cura per la SLA o per altre patologie simili come pure gli analoghi assegni di cura per disabilità gravi o gravissime non prevedono rendicontazione: in questo caso l’importo della prestazione economica va riportato nella DSU ed aumenta l’importo base dell’ISEE. L’eventuale spesa per badanti o per assitenza possono essere detratte quasi interamente dall’ammontare delle prestazioni assistenziali dichiarate.

In Emilia Romagna c’è una formula mista. Se si assume una badante l’importo dell’assegno è maggiorato rispetto a quello che viene erogato nel caso in cui l’assistenza sia assicurata da un caregiver familiare. Solo in questo caso non occorre dichiarare l’assegno ai fini ISEE. L’eventuale spesa per badanti o per assitenza possono essere detratte quasi interamente dall’ammontare delle prestazioni assistenziali dichiarate.

In Toscana per l’erogazione dell’assegno di cura non viene richiesta successiva rendicontazione, ma fra le condizioni per accedervi vi è l’assunzione di una badante o di un familiare.

Nel panorama italiano le prestazioni monetarie prevedono soluzioni diverse in termini di obbligo di rendicontazione che variano da Regione a Regione. Il che complica non poco l’applicazione delle disposizioni.

Inoltre, senza alcun dubbio, saranno svantaggiati quei nuclei in cui l’assistenza è prestata da caregiver familiari (non contrattualizzati) e che quindi non potranno detrarre nella DSU la spesa di assistenza fino delle prestazioni assistenziali dichiarate. Con la nuova interpretazione la “forbice” di disparità aumenta ulteriormente.

Altri dubbi interpretativi si pongono anche per taluni contributi monetari al trasporto non erogati a fronte di effettiva rendicontazione ma “solo”, ad esempio, al titolo di un’occupazione lavorativa extradomiciliare.

Nella sostanza si tratta di un “chiarimento” che sarà causa di ancora maggiori complicazioni e la cui ratio è di difficile comprensione.

Spese per colf e badanti

Come si ricorderà il DPCM 159/2013 consente, solo nel caso in cui il disabile sia non autosufficiente, di detrarre dall’Indicatore della situazione reddituale la spesa per l’assistenza personale sostenuta con l’assunzione o con il pagamento regolare di un operatore o badante. Il dato, nel caso di assunzione, viene automaticamente inserito dall’INPS (che in database ha i dati necessari).

La Consulta dei CAF chiede come l’INPS calcoli l’importo della retribuzione. Anche in questo caso non mancano le sorprese che si leggono nella risposta FC7-1.

L’INPS calcola l’importo da detrarre rilevando i MAV (Moduli Avviso Pagamento dei contributi versati) “versati nell’anno solare precedente moltiplicando la retribuzione oraria [che risulta da contratto, NdR] con il numero delle ore lavorate”.

Da un’analisi letterale della risposta, apparentemente “innocua”, non sono detraibili le ferie che comunque sono a carico del datore di lavoro ed altre spese accessorie che comunque sono carico del datore di lavoro.

Invalidi del lavoro (INAIL)

Il documento precisa che le indennità INAIL “non essendo erogate da INAIL” vanno indicate nel modulo DSU contrariamente a quanto si riteneva dopo la prima lettura dei moduli.

Impedimento alla firma

Piuttosto singolare l’ultima domanda/risposta: “Nel caso di dichiarante (unico componente del nucleo familiare) con carta di identità in cui compaiano le diciture “illetterato” o “impossibilitato alla firma” come ci comportiamo per la sottoscrizione della Dsu?”

L’INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispondono che “Nel caso di documento d’identità rilasciato dal Comune attestante una delle due condizioni si può non far firmare la DSU e si conserva solo il documento, questo in virtù del fatto che in questo caso lo “status” è stato accertato dal Comune e dichiarato in base a una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente.”

Lascia perplessi il fatto che nella logica della cosiddetta dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, nell’ambito dell’uso stretto dei PIN per qualsiasi procedura INPS, ci si riferisca ancora alla firma materiale.

La risposta fornita, inoltre, non affronta certo le innumerevoli fattispecie che possono pregiudicare l’apposizione materiale della firma (come espressione della volontà).

Inoltre mette in luce la lacunosità di quanto disposto dall’articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che non si applica alle dichiarazioni fiscali. Ma questo è tema che esula dalla questione ISEE.

11 maggio 2015

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Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale

I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 G.U n. 19 del 24 Gennaio 2014)

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

I quesiti sono stati raccolti dalla Consulta nazionale dei CAF

[documento diffuso il 5 maggio 2015]

(omissis)

FC4_2 (05/02/2015)

Quadro FC4, confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4?

  • Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • Voucher per servizi all’infanzia;
  • Assegni di cura;
  • Bonus gas e elettrico;
  • Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.”

FC4_3 (05/02/2015)

La pensione di guerra e la rendita INAIL devono essere inserite?

Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.

(omissis)

FC4_12 (11/03/2015)

L’assegno di cura che va inserito nell’ISEE (non erogato da INPS) e che va indicato (se non rendicontato) in FC4 può essere erogato direttamente alla persona disabile oppure ad un suo familiare o ad altre persone che assistono il disabile.

ES: figlia che non è nel nucleo del disabile. Chi lo deve dichiarare?

Questo assegno di cura se non rendicontato verrà inserito nel quadro FC4 del componente che direttamente lo percepisce (il disabile o il familiare o altra persona che assiste il disabile). Nell’esempio l’assegno di cura verrà inserito nella DSU della figlia.

(omissis)

FC7_1 (05/02/2015)

Spese per colf e badanti, come vengono inseriti i dati da INPS?

In premessa il dato viene rilevato solo in presenza di un disabile non autosufficiente. Dopo di che l’INPS verifica che il datore di lavoro segnalato all’apertura del contratto sia presente nel quadro A del modello ordinario o del modulo ridotto.

Il valore rilevato deriva dai MAV versati nell’anno solare precedente tramite la moltiplicazione della retribuzione oraria con il numero delle ore lavorate.

(omissis)

V_8 (11/03/2015)

Nel caso di dichiarante (unico componente del nucleo familiare) con carta di identità in cui compaiano le diciture “illetterato” o “impossibilitato alla firma” come ci comportiamo per la sottoscrizione della DSU?

Nel caso di documento d’identità rilasciato dal Comune attestante una delle due condizioni si può non far firmare la DSU e si conserva solo il documento, questo in virtù del fatto che in questo caso lo “status” è stato accertato dal Comune e dichiarato in base a una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente.

 

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