Disegno di Legge di Stabilità e persone con disabilità

Aggiornamento: si veda ora il successivo commento pubblicato dopo l’approvazione della Legge di Stabilità (28 dicembre 2012)

È stato diffuso il testo ufficiale del disegno di legge di Stabilità 2013 che ora passa all’esame delle Camere per la discussione, gli emendamenti e l’approvazione definitiva.

Seguiremo nelle prossime settimane l’andamento dei lavori parlamentari, dando conto delle modificazioni e delle novità.

Va già osservato che rispetto alle prime bozze e alle prime indiscrezioni, nel testo ufficiale non sono presenti:

  • imposizione IRPEF su indennità di accompagnamento a carico dei titolari di tale provvidenza nel caso in cui superino un reddito lordo di 15.000 euro annui; l’introito, previsto dal Governo, sarebbe stato molto limitato (250 milioni di euro);
  • disposizioni per la riduzione della retribuzione, in casi particolare, dei permessi retribuiti (Legge 104/1992) fruiti da dipendenti pubblici per l’assistenza a congiunti con grave disabilità; la misura, per ammissione del Governo, non avrebbe prodotto che 49 milioni di euro di risparmio.

Rimane invece nel testo l’abrogazione della esenzione IRPEF per le pensioni di guerra e relative indennità. Saranno sottoposte ad imposizione nel caso in cui il titolare possieda un reddito superiore ai 15.000 euro l’anno. Un segno di disequità che lascia perplessi nelle motivazioni e per l’effettivo ridotto introito a favore dell’erario.

Di seguito proponiamo una prima analisi del testo ufficiale.

Gli obiettivi della Legge di Stabilità

Le intenzioni del Governo, finalità della Legge di Stabilità sono state ufficialmente dichiarate.
Si intende innanzitutto evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA già previsto dalla Manovra Salva Italia dello scorso anno per il primo luglio 2013. Con la Legge di Stabilità l’aumento viene dimezzato.

L’intenzione è reperire la disponibilità economica per alcuni obiettivi: sono i nuovi incentivi per l’aumento della produttività; le garanzie per gli “esodati”; la copertura delle necessità dei Ministeri per il 2013 ed infine il pagamento degli arretrati delle Pubbliche amministrazioni, cioè dei debiti e dei ritardi nella liquidazione verso i fornitori.

Per realizzare questi obiettivi sono previsti tre strumenti. Il primo strumento è la revisione della spesa pubblica (spending review); il secondo comprende degli interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa; il terzo, infine, riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie (quella che viene chiamata Tobin Tax, oggetto di aspre discussioni a livello internazionale).
Si stima che Legge di Stabilità dovrebbe consentire allo Stato di recuperare quasi 12 miliardi di euro.

In questo quadro sono previsti interventi che incidono direttamente sui Cittadini ed in particolare sulle persone con disabilità e sulle persone non autosufficienti.

Tagli alla sanità

Il Governo continua a puntare su quella che definisce come “spending review”, cioè la revisione della spesa pubblica e che ha già iniziato con recenti interventi normativi.

Dice il comunicato: “La prima fase della spending ha garantito un risparmio di circa 4,4 miliardi per il 2012, 10,3 miliardi per il 2013 e 11,2 miliardi per il 2014. La spesa censita alla quale fanno riferimento questi risparmi è pari a circa 60 miliardi di acquisto di beni e servizi. Le nuove misure di razionalizzazione della spesa pubblica si basano su un censimento di spesa “aggredibile” pari a circa 50 miliardi: 11 miliardi per l’acquisto di farmaci, 7 miliardi per i dispositivi medici e 32 miliardi di acquisti per gli investimenti. L’importo censito nelle due fasi della spending è di 110 miliardi, circa il 65% della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi.”

Traduzione: si prosegue nel contenimento (taglio) della spesa in ambito sanitario.

Il “quanto”: la bozza di disegno di Legge indica una riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale di 600 milioni per il 2013 e di un miliardo dal 2014.
Il “come”  è chiaro: si riducono le spese per gli acquisti di beni e servizi. E fra i “servizi” ci sono anche le convenzioni, ad esempio, per riabilitazione.
L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto innalzando al 10% (oggi è del 5%) la riduzione degli oneri per i vecchi appalti (vengono pagate di meno le stesse prestazioni) e abbassando il tetto di spesa per i dispositivi medici.

Il che significa meno servizi o servizi di qualità inferiore, e meno rinnovamento delle apparecchiature (qualità e/o quantità inferiore).

Tagli agli Enti locali

Da una prima analisi del testo gli elementi di maggiore preoccupazione, per il futuro dei servizi sociali e sanitari, deriva da ulteriori tagli lineari ai trasferimenti alle Regioni.
Il disegno di Legge di Stabilità varato dal Consiglio dei ministri aumenta i tagli alle Regioni a statuto ordinario di 2 miliardi (uno per il 2013, un altro per il 2014). Le Regioni a statuto speciale (Sicilia esclusa) dovranno rinunciare ad altri 500 milioni l’anno.
Si riducono, inoltre, rispettivamente di 500 e 200 milioni le risorse del fondo perequativo di Sicilia e Sardegna nei confronti dei propri comuni e delle proprie province.

Si tratta, lo precisiamo, di riduzioni ulteriori rispetto a quelli previsti negli ultimi due anni e alle retrazioni derivanti dal Patto di Stabilità.

Il sostegno scolastico

Il disegno di legge interviene anche nel delicato àmbito dell’inclusione scolastica.
Vediamo come funzionano attualmente i procedimenti di accertamento e valutazione degli alunni, già accertati con disabilità.

Per giungere all’assegnazione di un sostegno o di un aiuto a scuola è necessaria l’elaborazione del PEI, il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato.
Il PEI è il progetto di vita dell’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione. Essendo un atto di programmazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti che la legge pone pure come obbligatori e cioè la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei bisogni educativi dell’alunno, individuati dagli operatori dell’ASL con la collaborazione della scuola e della famiglia. Non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell’alunno, ma è un’analisi di queste funzioni in vista della formulazione del PEI.

Se la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta una sola volta dagli operatori dell’ASL, per avere però un quadro progressivo dell’evoluzione della personalità dell’alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento – il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) – che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l’alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

Sempre da tutti questi soggetti, poi, viene redatto annualmente il PEI che comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, indicati nell’articolo 13, comma 1, della Legge 104/1992.

Nella convinzione che la spesa per gli insegnanti di sostegno sia eccessiva, negli anni si è tentato prima di contingentarne l’assegnazione, quindi di entrare nei meccanismi di accertamento della disabilità (ai fini scolastici), affidandone il controllo all’INPS (art. 19, Legge 111/2011).

Ora il quadro si completa. Il disegno di legge prevede che ”le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (…) sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Nella sostanza, con la convinzione che INPS sia più rigoroso nell’individuazione dei bisogni (e quindi dei diritti), si spostano le responsabili di valutazione dalle ASL all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Questo non disponendo di professionalità specifiche proprie nell’ambito della psicopedagogia e della neuropsichiatria dovrà appoggiarsi anche alle stesse ASL e gli operatori sanitari (nella convinzione del Legislatore) dovrebbero rispondere all’Istituto anziché al proprio Direttore generale.

Quello che ne esce è un quadro assai complicato sia in termini di organizzazione che in termini di prospettive per la reale esigibilità del diritto all’inclusione.
La finalità della norma è basata su un’ipotesi di contenimento della spesa peraltro assai improbabile al netto degli inevitabili contenziosi.
Per l’applicazione di questa nuova prescrizione sono previsti successivi decreti attuativi che, ci si augura, rechino anche indicazioni sulle modalità di ricorso contro le decisioni assunte da INPS.

Aliquote IVA e agevolazioni IVA

Nel disegno di legge di Stabilità, il Governo prevede per il 2013 l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria (dal 21 al 22 per cento) e dell’aliquota ridotta (dal 10 all’11 per cento).

Si tratta di una misura temuta da molti per le ovvie conseguenze economiche che si ripercuotono su tutti i cittadini e sulle imprese.

Ma non si tratta dell’unico intervento in ambito IVA. Il disegno di legge, infatti, interviene anche sull’IVA agevolata e sui regimi fuori campo IVA, ma si limita ad intervenire sulle prestazioni educative, sanitarie e sociali rese dalla cooperative sociali.
La misura proposta presenta degli aspetti assai “singolari” e al contempo dei rischi di non poco conto.

Vediamo di capire partendo dalla situazione vigente.

La norma di riferimento è il DPR 633/1972, il decreto di riferimento – continuamente modificato – che regola l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto sulle prestazioni di servizi, sulle cessioni di prodotti e beni.
Alcune operazioni, data la loro peculiarità e rilevanza, sono esenti da IVA. Altre godono di IVA agevolata (4%), ad altre si applica l’IVA ordinaria (21%, dal 2013 il 22%). In mezzo è prevista anche un’aliquota del 10% (11% dal 2013).

Fra le operazioni esenti (zero IVA) ci sono:

  • le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie;
  • le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
  • le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (…) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

Da far notare che queste prestazioni sono esenti da IVA solo se rese da alcuni soggetti fra le quali non rientrano le cooperative sociali.

Per compensare parzialmente la evidente disparità a metà degli anni 90, il Legislatore stabilì che fosse applicabile l’IVA al 4% alle:

prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.”

Infine la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 comma 331) stabilì che anche sulle prestazioni esenti (che abbiamo indicato sopra) si applicasse l’IVA al 4% se rese da cooperative sociali sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Il disegno di Legge di Stabilità abroga la norma del 2006 e riconduce tutte le prestazioni (solo se rese dalle cooperative sociali) all’IVA al 10% (dal 2013 all’11%).

Pertanto, solo a titolo di esempio, la stessa prestazione resa da una clinica privata (magari di proprietà di una Fondazione) gode dell’esenzione IVA, mentre se resa da una cooperativa sociale sconta l’IVA al 10%.

Come noto le cooperative sociali sono fra i principali fornitori di servizi sociali, sanitari ed educativi per enti locali e, spesso, per le famiglie.
Il gettito stimato per l’erario è di circa 500 milioni di euro, ma si tratta di una previsione falsata, poiché aumentando il costo dei servizi per comuni e famiglie, il numero delle prestazioni è destinato a diminuire o a ingenerare, laddove possibile, fenomeni di elusione fiscale.

Inoltre è stato stimato che il costo di questo innalzamento dell’aliquota IVA si scaricherà al 70% sui Comuni e al 30% sulle famiglie.

Le nuove aliquote IRPEF

Anche sull’ipotesi di un’imposizione fiscale di maggior favore, manca ancora un testo ufficiale compiuto.
Con un intervento dai limitati effetti sostanziali per i singoli contribuenti, il Governo prevede di abbassare di un punto le due aliquote di tassazione più bassa.

L’attuale aliquota del 23% (redditi da 0 a 15.000 euro) passa al 22. Quella del 27% (15.001- 28.000 euro) passa al 26. La misura entrerebbe in vigore dal prossimo gennaio e, quindi, gli effetti più sostanziali si vedrebbero in occasione della denuncia dei redditi dell’anno successivo, poiché si applica su quanto “guadagnato” a partire dal 2013.

L’ipotesi viene presentata come rivolta ai redditi più bassi, ma in realtà per il principio della progressività dell’imposta, porta vantaggio anche a chi ha un reddito molto elevato. Ad esempio, anche chi guadagna 100.000 euro all’anno avrà minori imposte per circa 280 euro all’anno, cifra del tutto simile a chi denuncia 28.000 euro.

Le nuove aliquote, non producono alcun effetto sui cosiddetti “incapienti” e cioè su chi ha un reddito tanto basso da non pagare l’IRPEF (circa 10 milioni di contribuenti). Non è pertanto certamente una misura di contrasto alla povertà o al rischio di impoverimento.
Inoltre, su questi ultimi pesa l’effetto di diminuzione del potere di acquisto derivante dall’aumento delle aliquote IVA, in nessun modo compensato da altre agevolazioni.

Tabella di comparazione delle aliquote – Prima e dopo

Reddito Aliquote attuali Aliquote previste
fino a 15 000 euro 23% 22%
tra 15 000 e 28 000 27% 26%
tra 28 000 e 55 000 38% 38%
tra 55 000 e 75 000 41% 41%
oltre i 75 000 43% 43%

Revisione delle agevolazioni fiscali

In ambito fiscale il Governo sembra voler accelerare l’approvazione di misure di contenimento della cosiddetta “erosione fiscale” o “spesa fiscale” (tax expenditures) derivante dalle agevolazioni fiscali.

Cosa sono le agevolazioni fiscali? Sono quell’assieme di benefici che il Legislatore ha concesso al contribuente in occasione della denuncia dei redditi (IRPEF) o in occasione di particolari acquisti (IVA agevolata).

L’intenzione di una profonda revisione delle agevolazioni fiscali è già stata espressa da diversi provvedimenti.

Su questo tema è necessario tornare alle Manovre già approvate a luglio e a settembre 2011 dal precedente Governo Berlusconi (Leggi 111 e 148).
L’articolo 40 (comma 1 ter) della Legge 111/2011, con l’intento di recuperare 24 miliardi fra il 2013 e il 2014, prevedeva il taglio lineare dei «regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014.

Successivamente la Legge 148 ha anticipato i tempi al 2012 e aumentato la stima del risparmio atteso (40 miliardi in 3 anni).

I «regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» da sottoporre al taglio lineare sono elencati in un apposito allegato alla Legge 111 (allegato C bis). Fra le agevolazioni a rischio di eliminazione o riduzione si annoverano quelle cui più comunemente ricorrono i contribuenti: le detrazioni per le spese sanitarie, per gli interessi sui mutui, per i carichi di famiglia, ma anche le deduzioni per le spese di assistenza per i non autosufficienti, per gli ausili, per le protesi e molti altri oneri che, comunque, rimangono in carico al contribuente e che riducono il reddito che effettivamente rimane a loro disposizione.

Con la Manovra Salva-Italia del dicembre 2011, il Governo Monti mantiene la cosiddetta “clausola di salvaguardia” e conserva la possibilità di intervenire qualora “ entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (…).”

Nel disegno di Legge di Stabilità il Governo ritorna su quella “opportunità” riservandosi la possibilità di rivedere i regimi di agevolazione e indica due azioni:

  • l’introduzione di una franchigia di 250 euro per ciascun onere detraibile e per ciascun onere deducibile.
  • l’introduzione di una cifra massima detraibile (“sconto fiscale”) da applicarsi a buona parte delle detrazioni previste dalla normativa vigente.

Le franchigie

Per le spese deducibili viene fissata una franchigia di 250 euro. Potranno essere dedotte (cioè sottratte dal reddito complessivo) solo le spese per la parte eccedente il nuovo limite.
Fra spese deducibili rientrano quelle di assistenza specifica per le persone con grave disabilità.

Il disegno di legge elenca gli oneri ai quali deve essere applicata questa franchigia, rifacendosi esplicitamente all’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Sono quasi tutti [si veda la Tabella 1 in fondo al testo, NdR]

Va ricordato che per alcuni oneri deducibili è già previsto un limite massimo di deduzione.
Ad esempio, per i contributi per gli addetti i servizi domestici e familiari (es. badanti) il limite massimo deducibile è fissato a 1549,37 euro l’anno. Nel caso venisse approvata la norma sulla franchigia, questa cifra, già esigua, scenderebbe a 1299,37 euro.

Un meccanismo simile è previsto anche per le detrazioni (cioè la possibilità di sottrarre dall’imposta dovuta una percentuale della spesa sostenuta). Anche in questo caso per le detrazioni più comuni, viene prevista la stessa franchigia di 250 euro per ciascuno degli oneri detraibili indicati dal disegno di legge, cioè quelli indicati dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui redditi. [Si veda la Tabella 2 in fondo al testo, NdR]

Tra le voci escluse dall’applicazione della franchigia ci sono:

  • “le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;”
  • “la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida” oggi ammessa forfettariamente fino a 516 euro;
  • le spese per l’acquisto e l’adattamento dei veicoli destinati alle persone con disabilità;
  • le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Tutte le altre voci subiscono la franchigia di 250 comprese le spese mediche, farmaceutiche (che non siano deducibili), le spese per ausili dei sollevamalati e delle protesi.

Attenzione: il regime delle franchigie non viene applicato se il contribuente non supera un reddito lordo di 15.000 euro l’anno.
La nuova disciplina sulle franchigie si applica a partire dall’anno di imposta 2012.

Il limite dei 3000 euro di detrazione

L’altra operazione di riduzione delle agevolazioni fiscali insiste ancora sulle detrazioni.

La cifra detraibile massima complessiva per ciascun contribuente viene fissata a 3000 euro: questo è il massimo di “sconto” di cui può fruire chi presenta la denuncia dei redditi.
Se si assume come riferimento il 19% (percentuale più comune di detrazione) il massimo di spesa detraibile è pari a 15.789 euro annui.

 

Questo limite di 3000 euro non si applica se il reddito del contribuente è inferiore ai 15.000 euro lordi annui. In realtà si tratta di una ovvietà: quand’anche un contribuente con un reddito inferiore a quella cifra avesse sostenuto una spesa superiore ai 15.000 euro, non troverebbe capienza una detrazione di 3000, poiché il suo IRPEF sarebbe senz’altro inferiore.

Ai fini del calcolo della massima detrazione di 3000 euro, vengono presi in considerazione tutti gli oneri previsti (e riconducibili) all’articolo 15 del Testo Unico 917/1986, ad esclusione di:

  • le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;”
  • la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida” oggi ammessa forfettariamente fino a 516 euro;
  • le spese sanitarie, per ausili, per sussidi tecnici ed informatici per disabili, le spese per l’acquisto e l’adattamento dei veicoli destinati alle persone con disabilità;
  • le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Tabella 1 – Elenco degli oneri deducibili su cui verrà applicata la franchigia

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’ articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’ articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Tabella 2 – Elenco degli oneri detraibili su cui verrà applicata la franchigia

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (…);

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) 

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente (…);

c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. (…);

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. (…);

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori (…), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali (…),

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un’apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. (…);

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti (…);

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (…);

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (…);

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (…);

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro (…).

16 ottobre 2012

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