Manovra correttiva: emendamento del Governo
In Commissione Bilancio del Senato, ieri sera, è stato presentato dall’Onorevole Azzollini, presidente della Commissione e relatore di Maggioranza, l’emendamento del Governo all’articolo 10 del Decreto Legge 78/2010 (Manovra). L’articolo riguarda la “Riduzione della spesa in materia di invalidità”.
Come si ricorderà, il testo originario prevede, fra le altre disposizioni, un intervento sull’assegno mensile di assistenza che è attualmente riconosciuto agli invalidi civili parziali (dal 74% al 99% di invalidità accertata), di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età.
Per godere dell’assegno sono previste altre due condizioni oltre a quella sanitaria: risultare inoccupati e iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95 euro. Un limite molto basso, quindi. L’importo dell’assegno è di 256,67 euro mensili (importo 2010) per un totale annuo di 3.336,71 euro.
La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno: sarà elevata all’85% a partire dal primo giugno 2010. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione. Il limite varrà solo per le nuove domande.
Le numerose critiche espresse in queste settimane hanno spinto il Governo a proporre un emendamento. Le osservazioni più ascoltate sono state quelle che rilevavano come, con la nuova disposizione, si escludessero dal godimento dell’assegno mensile le persone affette da patologie quali la Sindrome di Down, gravi affezioni cardiache o respiratorie, psicosi anche gravi ed altre forme patologiche per le quali le tabelle di riferimento (Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992) prevedono una percentuale di invalidità inferiore all’85%.
L’assegno: le modifiche
L’emendamento del Governo propone una modalità applicativa che conserva il precedente limite del 74% nei casi di patologia unica.
Spieghiamo meglio: le patologie per le quali nelle tabelle di riferimento è indicata una percentuale superiore al 74% danno comunque diritto alla corresponsione dell’assegno mensile di assistenza.
Il senso della disposizione è presto detto: rimarrebbero ora escluse “solo” le persone che non raggiungono l’85% benché affette da più patologie che, singolarmente valutate, corrispondono a percentuali inferiori al 74%.
Primo esempio: persona affetta da laringectomia totale (percentuale fissa prevista: 75%); ha diritto comunque all’assegno mensile, se disoccupata e se non supera i limiti reddituali.
Secondo esempio: persona affetta da nevrosi fobica ossessiva grave (41-50%) e da disfonia cronica grave (21-30%); non ha diritto all’assegno mensile, anche se disoccupata e se non supera i limiti reddituali.
Secondo la relazione all’emendamento, rappresentano il 90% le situazioni in cui la percentuale di invalidità complessiva è data dalla somma di più patologie.
Si aprono notevoli dubbi circa l’equità di tale emendamento.
L’indennità di accompagnamento
L’emendamento presentato interviene anche sull’indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ridefinendo i requisiti medico-legali per il riconoscimento di tale provvidenza.
Fino ad oggi la definizione esatta era data all’articolo 1, comma 2, lettera b) che prevedeva la concessione “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Più stringente la nuova definizione medico-legale:
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa”.
L’intento chiarissimo è quello di restringere notevolmente il novero dei possibili titolari di indennità di accompagnamento solo a casi di gravissima e totale compromissione dell’autonomia nel suo senso più restrittivo.
La relazione all’emendamento è, in tal senso, molto significativa:
“In primo luogo si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi”.
La persona anziana che si sposta lentissimamente con l’aiuto di un tripode ne rimarrebbe esclusa.
E la relazione prosegue con precisazioni sull’impossibilità a compiere in autonomia il complesso degli atti elementari della vita. “La ratio della norma tende a tutelare quelle situazioni nelle quali, annullata la capacità lavorativa dell’individuo, l’infermità è di grado tale da abolire l’autonomia della persona in rapporto alla vita fisiologica (igiene personale, assunzione dei pasti, assunzione della terapia farmacologica, vestizione, ecc.)”.
Una situazione, quindi, gravissima. Perché?
“La rigorosa precisazione medico-legale della situazione di bisogno si rende necessaria per ovviare ad interpretazioni estensive della norma che attrarrebbero nella sfera di tutela anche soggetti in grado di svolgere in accettabile autonomia la quasi totalità degli atti del quotidiano e necessitanti – in linea teorica – anche di un solo intervento al giorno, espletabile da servizi integrati, previsti pressoché ovunque da norme attuative specifiche”.
Si tratta di una nuova definizione di estrema pericolosità, vista anche l’assenza totale di indicatori e di scale di valutazione dell’autonomia personale, pur presenti e consolidati nella letteratura scientifica internazionale.
Tempi di accertamento
L’emendamento presentato interviene anche sui tempi di accertamento degli stati invalidanti, correggendo il “vecchio” regolamento del 1994 (DPR 698/1994). Nel testo previgente all’emendamento il regolamento prevede “solo” che la data di accertamento venga fissata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, disposizione – come sappiamo – largamente elusa dalle Aziende USL.
L’emendamento introduce una novità apparentemente positiva: nel caso in cui le Commissioni delle Aziende USL non rispettino quel termine, l’accertamento viene effettuato dall’INPS con le sue Commissioni entro i 15 giorni successivi.
Analoga procedura verrebbe attuata nel caso delle patologie oncologiche, per le quali la Legge 80/2006 prevede che la visita di accertamento venga effettuata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
Piani straordinari di verifica
L’emendamento nulla aggiunge alle disposizioni già previste dal Decreto Legge 78/2010 in discussione, salvo introdurre la facoltà per l’INPS di avvalersi, nel corso delle verifiche, anche delle Commissioni ASL che, dal 2010, sono integrate con un medico dell’Istituto.
Il testo del emendato del Decreto Legge 78/2010 – verosimilmente contenente anche le modifiche proposte dal Governo, al termine dell’analisi della Commissione, passerà in Aula e, quindi, alla Camera per la successiva lettura.
Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2010
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NOTA BENE: Il testo che segue è quello risultante dopo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato il 29 giugno 2010. In corsivo le modificazioni
Decreto-legge 78/2010 “misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.
Restano esclusi dall’elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d’invalidità in misura fissa o massima di fascia superiore al 74 per cento di invalidità, anche se esaminati dopo il 31 maggio 2010.
“1-bis. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n° 508 è così sostituita:
“b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa.”
1-ter. L’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, è così sostituito:
“1. La Commissione, entro 3 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata all’interessato e, esclusivamente in via telematica, all’I.N.P.S., secondo le modalità stabilite dall’ente medesimo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n° 102. In caso di mancato adempimento, l’ I.N.P.S, effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una propria Commissione, definita a livello territoriale”.
1-quater. All’articolo 6 del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:
“3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino l’invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda dell’interessato, l’accertamento è effettuato dall’I.N.P.S., con una propria Commissione, definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: “Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.”
4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’ I.N.P.S è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.