Nuove procedure per le minorazioni civili: precisazioni dell’INPS

Come noto dal primo gennaio 2010 le procedure che vanno dalla presentazione della domanda di accertamento sanitario delle minorazioni civili (cecità, sordità invalidità civili), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/199) alla eventuale concessione delle provvidenze economiche, sono informatizzate e gestite telematicamente nella rete dell’INPS.
È all’INPS che vanno inoltrate le domande di accertamento, dopo aver richiesto il certificato introduttivo al medico prescrittore, ed è allo stesso Istituto che si presenta poi la documentazione per l’eventuale erogazione di pensioni, indennità o assegni concessi al titolo della minorazione civile riconosciuta.

I soggetti autorizzati

Richiedendo un PIN (numero identificativo unico), il Cittadino può seguire, tramite computer connesso a internet, la sua pratica ed integrarla con al documentazione richiesta. Ma può anche farsi assistere nella gestione di queste procedure da soggetti terzi, qualora ne abbia necessità e li reputi affidabili.
[Su questi aspetti si veda la nostra precedente nota: “Minorazioni civili e handicap: le nuove procedure“, NdR]

Nella Circolare 131 del 28 dicembre 2009, l’INPS aveva indicato con chiarezza quali fossero i soggetti autorizzati a relazionarsi con il nuovo sistema informatico, dopo aver richiesto un proprio PIN che gli consente di gestire le pratiche dei propri assistiti.
I soggetti autorizzati sono due: i patronati di assistenza e le associazioni delle persone con disabilità. La Circolare 131/2009, precisava che tali associazioni sono: l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas); l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi (Ens); l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uic).
Si tratta di quelle associazioni “storiche” che sono presenti anche nelle Commissioni di accertamento degli stati invalidanti (presso le Aziende Usl) e nelle Commissioni di verifica (presso l’INPS).

Chiarimenti

Nel prevedibile disorientamento seguìto all’avvio della nuova prassi, molte associazioni, che non rientrano nel novero delle “storiche”, hanno richiesto comunque all’INPS l’autorizzazione a relazionarsi con il sistema e il relativo rilascio del PIN, ricevendo dinieghi che sono rimasti informali fino all’emanazione del Messaggio INPS 2816 del 29 gennaio 2010.
Il Messaggio riserva qualche sorpresa. Non stupisce che l’INPS ribadisca che le uniche Associazioni autorizzate siano le quattro “storiche”, confermando quanto aveva già affermato nella Circolare 131/2009. Le altre associazioni, per quanto consolidate nel tempo e sul territorio nazionale, sono escluse.
Ma l’INPS va oltre, introducendo un nuovo distinguo che inciderà non poco sulle potenziali attività di assistenza delle associazioni “storiche”.
Il nuovo Messaggio infatti afferma che gli unici a poter seguire tutto il procedimento e cioè sia la parte relativa all’accertamento sanitario che la parte relativa alla concessione e all’erogazione delle provvidenze economiche sono i patronati di assistenza.
Le associazioni “storiche”, al contrario saranno autorizzate solo a seguire la fase dell’accertamento sanitario, ma non potranno relazionarsi con il sistema nella eventuale fase successiva di concessione ed erogazione di provvidenza economiche.
Questa limitazione rischia di danneggiare non poco queste Associazioni: è verosimile, infatti, che il Cittadino preferisca farsi assistere da quei soggetti che possono seguire interamente il suo iter.

Cosa sono i patronati

Per completezza di informazione merita ricordare cosa siano i patronati di assistenza. Il loro funzionamento, attività, requisiti e prerogative sono disciplinati dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).
Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
La domanda di costituzione e riconoscimento viene presentata al Ministro del lavoro che ne autorizza l’avvio dopo le opportune verifiche.
Le funzioni sono indicate nell’articolo 7 della Legge 152. “Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero.”
E l’articolo 12 (Accesso alle banche dati) consente ai patronati per lo svolgimento delle proprie attività, nell’ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni
Queste indicazioni fanno ben comprendere quali e quante siano le attività oggi assicurate , in modo estremamente ramificato nel territorio nazionale, dai patronati (assistenza previdenziale, per l’accesso a prestazioni assistenziali, assistenza fiscale solo per citarne alcune, oltre ovviamente al supporto all’azione legale).
Queste attività sono svolte, anche grazie a questa disciplina, praticamente in regime di esclusiva.
Per questo motivo, all’indomani dell’emanazione della Circolare 131/2009 dell’INPS che ammetteva alle nuove procedure Associazioni che – patronati non sono – vi sono state insistite proteste da parte degli stessi patronati, proteste che hanno colpito nel segno.

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2010

 

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