Blocco delle assunzioni: Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica
Il Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, noto come “Decreto anticrisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, contiene misure che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbero favorire la stabilità dei conti pubblici ed a realizzare gli obiettivi di riduzione di spesa.
Si tratta una disposizione che segue la linea di tendenza della più recente di legislazione in materia di finanza pubblica.
L’articolo 17 di quel decreto fissa un obiettivo specifico di risparmio – 415 milioni di euro – in capo a gran part delle Amministrazioni pubbliche.
Il comma 3 dell’articolo 17 che indica questo obiettivo, comporta una serie di coseguenti misure fra cui il divieto (comma 7) di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Secondo gli intenti della norma, prima vengono raggiunti gli obiettivi di risparmio e prima il vincolo verrà rimosso. Quindi, teoricamente, le Amministrazioni Pubbliche interessate dovrebbero agire più celermente e dare notizia delle economie effettuate.
Blocco delle assunzioni e deroghe
Una recente Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (la numero 6 del 14 dicembre 2009), rammenta alle Amministrazioni interessate, il divieto di assunzioni (anche quelle già autorizzate) a partire dal 1 luglio 2009.
Sono investiti dal blocco: i Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri; gli Enti ed organismi pubblici statali; le Strutture pubbliche statali, cioè la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni.
La limitazione non riguarda invece, con varie modalità di esonero: il personale diplomatico, i corpi di polizia, le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, le forze armate, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, le università; gli enti di ricerca, il personale di magistratura; il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente (che sono ben noti), l’Agenzia italiana del farmaco.
Collocamento mirato e “categorie protette”
All’indomani della pubblicazione del Decreto Legge 78/2009 e ancor più nei mesi successivi, si sono levate diffuse proteste – la più decisa delle quali è giunta dalla FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, sugli effetti che tale blocco avrebbero causato alle persone con disabilità che tentano, già con notevoli difficoltà, l’ingresso nel mondo del lavoro.
Grazie anche a queste pressioni ed alle successive interlocuzioni, la Circolare 6/2009 riserva una attenzione particolare ai lavoratori con disabilità, precisando che rispetto ai divieti di nuove assunzioni “si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento.”
Il Dipartimento si spinge oltre rammentando che “la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”
Quindi, non solo il “blocco” non vige, ma si ricordano persino le sanzioni previste dalla Legge 68/1999 che specificamente disciplina il collocamento mirato delle persone con disabilità
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