Extracomunitari e indennità di frequenza: Ordinanza della Consulta
Nel nostro Paese, per ottenere pensioni, indennità o assegni, non è sufficiente essere in possesso della certificazione di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo, ma è anche richiesta la residenza in Italia. In linea di principio, lo Stato riconosce aiuto alle persone che, essendo in stato di bisogno, risiedono sul proprio territorio, ma tale principio è stato declinato in modo diverso, creando talora delle sperequazioni a seconda della cittadinanza.
Il trattamento riservato ai cittadini stranieri extracomunitari, pur invalidi o indigenti, dal Legislatore italiano è stato nel tempo sempre più restrittivo per quanto riguarda l’accesso alle provvidenze assistenziali. Con altrettanta fermezza la Corte ha ripetutamente censurato le relative norme come anticostituzionali.
Le norme
Inizialmente la Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevedeva, all’articolo 39, una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore a un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani, per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche.
Ma nel 2000 (Legge 388/2000, articolo 80, comma 19) era stata introdotta una notevole restrizione alla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari: essi non potevano più godere delle prestazioni economiche, se non erano in possesso della “carta di soggiorno” che, allora, veniva rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni e che fosse titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consentisse un numero indeterminato di rinnovi; egli doveva altresì dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei suoi familiari.
Permessi di soggiorno CE
Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – anche in forza di specifiche direttive comunitarie – ha ridefinito i criteri e le modalità di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Quest’ultimo documento ha sostituito in sostanza la precedente “carta di soggiorno”.
Oggi, dunque, per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari viene richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che prevede il possesso di due specifici requisiti:
1) avere un permesso di soggiorno (non per lungo soggiorno) da almeno cinque anni;
2) dimostrare di avere un reddito annuale pari almeno all’importo dell’assegno sociale (circa 6.000 euro); se si chiede poi un permesso per un nucleo o si chiede una ricongiunzione familiare, l’importo minimo viene raddoppiato (tre-quattro componenti, incluso il richiedente) o triplicato (cinque componenti o più, incluso il richiedente).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può quindi essere negato, anche se si è residenti in Italia con regolari permessi da più di cinque anni, nel caso non si raggiungano determinati limiti reddituali. Ed è su tale aspetto che per due volte la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità delle norme.
La Corte Costituzionale
Come detto in premessa, per ben due volte la Corte Costituzionale si è espressa sentenziando l’illegittimità costituzionale della Legge 388/2000, articolo 80, comma 19, e del Decreto Legislativo 286/1998, articolo 9.
Due volte nel giro di pochi mesi: Sentenza n. 306 del 29 luglio 2008 (relativa all’indennità di accompagnamento) e Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009 (pensione di inabilità agli invalidi civili totali al 100%).
In entrambi i casi la Corte ha censurato quelle norme nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
In tal senso la Corte rileva una violazione delle direttive comunitarie e dello stesso articolo 3 della Costituzione Italiana.
Per la pensione poi viene rilevata una contraddizione logica ancora più grave di quella già rilevata a proposito dell’indennità di accompagnamento (Sentenza 306/2008): in questo caso, infatti, il Legislatore ha previsto pure un limite reddituale massimo considerando, quindi, rilevante anche lo stato di bisogno derivante da una scarsa disponibilità economica.
L’indennità di frequenza
Con l’Ordinanza n. 285 del 2 novembre 2009, la Corte Costituzione estende – se non nella forma, nella sostanza – le “riflessioni” già espresse nelle Sentenze 306/2008 e 11/2009 anche all’indennità di frequenza.
L’indennità di frequenza – lo ricordiamo – è provvidenza assistenziale che spetta esclusivamente ai minori con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici. È stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289 e viene riconosciuta in assenza di ricovero e in caso di frequenza di scuole di ogni ordine e grado (asilo nido incluso) o a centri di riabilitazione. È incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
Come per le altre provvidenze, nemmeno l’indennità di frequenza può essere negata nel caso in cui il permesso di soggiorno CE sia stato rifiutato per limiti reddituali.
Convezione ONU
E, per la prima volta, fra le motivazioni di un atto della Corte Costituzionale appare pure la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed entrata in vigore il 14 giugno 2009.
Secondo la Corte anche questo è un elemento di novità che impone il riesame della rilevanza della questione: «è, infatti, agevole rilevare che la pregnanza e specificità dei principî e delle disposizioni introdotti da tale Convenzione, indubbiamente si riflettono, quanto meno sul piano ermeneutico e di sistema, sulla specifica disciplina dettata in tema di indennità di frequenza, trattandosi di istituto coinvolgente i diritti di minori che, presentando – come nel caso di specie – “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della [loro] età”, risultano perciò stesso annoverabili tra i soggetti cui la Convenzione richiamata ha inteso assicurare una normativa di favore».
Va ricordato, in modo particolare, l’articolo 7 della Convenzione che sancisce che «In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione».
Nuove conseguenze operative
Come già dicevamo nei nostri commenti alle precedenti Sentenza, gli enti concessori delle provvidenze economiche (Regioni e Province Autonome) non possono più rifiutare di concedere la pensione, l’indennità di frequenza e l’indennità di accompagnamento, solo perché lo straniero extracomunitario non dispone del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Si dovrà verificare, infatti, se questo non sia stato concesso o non sia concedibile per motivi reddituali, valutando, nella sostanza, se lo straniero extracomunitario (o il suo familiare) sia residente in Italia, con regolare permesso (non di lungo periodo), da almeno cinque anni. Il cittadino straniero extracomunitario che rientrerà in quella fattispecie, che sia in possesso della certificazione di invalidità e che si veda rifiutare la concessione e l’erogazione della relativa provvidenza economica, potrà dunque ricorrere al giudice con tutte le premesse per una sentenza favorevole.
- Consulta il testo dell’Ordinanza n. 285 del 2 novembre 2009
Vedi notizie correlate precedenti:
- Pensione di invalidità agli extracomunitari: Sentenza della Corte Costituzionale
- Indennità di accompagnamento agli immigrati: Sentenza della Corte Costituzionale
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione