Agevolazioni sull’energia elettrica: il punto della situazione
ATTENZIONE: si veda ora la scheda di aggiornamento su tale documento
In questi giorni sono state diffuse notizie relative alle agevolazioni sull’energia elettrica, che hanno creato qualche confusione presso i potenziali interessati a questo beneficio regolamentato, in via generale, dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007. Quella disposizione, applicativa di norme precedenti, prevede agevolazioni tariffarie per i nuclei disagiati economicamente e per quelli in cui siano presenti persone che usino apparecchi elettromedicali salvavita.
Vanno subito precisati due elementi:
- tutto l’impianto dei benefici si basa tecnicamente sulla realizzazione di un sistema informatico di cui dovranno disporre i Comuni. Questo sistema informatico non è ancora attivo. Lo sarà verosimilmente a partire dal primo gennaio 2009. Prima di allora è assolutamente inutile rivolgersi al proprio Comune per presentare la domanda di agevolazione tariffaria.
- la quantificazione del bonus per il clienti che usino apparecchi elettromedicali salvavita non è ancora stato deliberato. Informalmente il bonus medio dovrebbe essere di 150 euro l’anno, ma solo una specifica delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas formalizzerà l’importo. È questioni di giorni.
Dopo queste importanti precisazioni, aggiungiamo elementi ulteriori di informazione.
Chi ne ha diritto
La compensazione tariffaria è prevista per due categorie di utenti: per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche. Le due agevolazioni sono cumulabili.
Disagio economico
Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo, indicato in 7.500 euro annui, e parametrato sulla composizione del nucleo familiare stesso tenuto conto del reddito e della disponibilità reddituale, patrimoniale mobiliare e immobiliare. Per il calcolo e la certificazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) operativi in tutta Italia, ad esempio presso i patronati sindacali. Quella certificazione è uno dei documenti da presentare al proprio Comune non appena il sistema informatico sarà attivo.
L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, nella Deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08, ha previsto una specifica formula di calcolo del beneficio tariffario.
Per capirne l’entità: l’agevolazione consentirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica. Il valore del bonus sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4), fermo restando il limite ISEE.
L’Autorità sta predisponendo facsimili di domanda, aderenti al sistema informatico, da utilizzare per la presentazione della domanda di agevolazione. I facsimili non sono ancora disponibili.
La procedura sarà la seguente: il cittadino presenta la domanda al proprio Comune; questi la verifica e la immette nel sistema informatico e comunica all’azienda fornitrice dell’energia elettrica gli estremi del cliente cui applicare la tariffa agevolata.
Disagio fisico
Il termine “disagio fisico” è quello adottato, per brevità, dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Si intende – questo è chiarito ed esplicitato – la persona che usa apparecchi elettromedicali attinenti le funzioni vitali.
Ci si riferisce alle sole apparecchiature necessarie all’esistenza in vita di chi le usa. Sono certamente inclusi gli apparecchi attinenti alla funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc.), alla funzione urinaria (dialisi a domicilio) e alla funzione alimentare (pompe enterali, infusori ecc.). Non sono inclusi servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori, ed altri apparecchi utili all’autonomia personale, ma non indispensabili alla “esistenza in vita”.
La limitazione non è una scelta dell’Autorità, ma un’indicazione espressa del Legislatore.
La Deliberazione 6 agosto 2008 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione dell’ammontare dell’agevolazione tariffaria per i clienti con “disagio fisico”. La stessa Deliberazione indica la documentazione “probatoria” che i clienti con disagio fisico dovranno presentare al proprio Comune, quando il sistema informatico sarà operativo.
I documenti accettabili, alternativamente, sono due.
- Il primo: una certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Usl di residenza che attesti l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita, cioè vicarianti funzioni vitali.
- Il secondo: una autocertificazione, da parte del cliente nel cui nucleo sia presente una persona che usa apparecchiature elettromedicali salvavita, che dichiari l’inserimento nell’elenco degli utenti nel Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico.
Il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico (attivo già dagli anni ’80), fra l’altro, prevede l’individuazione di quei clienti da “tutelare” nel caso di black out programmati (lavori sulle linee o sulle centraline) o di emergenze energetiche. Fra questi clienti ci sono quelli che usano apparecchi salvavita. Questo comporta che vengano attivate nei loro confronti comunicazioni o interventi prioritari. Solitamente chi è stato identificato dal Piano ha ricevuto, magari negli anni scorsi, una comunicazione. Nel dubbio può contattare l’azienda fornitrice di energia elettrica e chiedere se il suo nominativo sia già inserito nell’elenco previsto dal Piano.
Ritornando alla certificazione sanitaria che l’Azienda Usl potrebbe rilasciare, non è previsto, al momento, alcun facsimile utile sia al personale sanitario che al cittadino.
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap sta predisponendo un facsimile di certificazione che metterà a disposizione delle Aziende Usl e della stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas con la quale è c’è una fattiva e costante collaborazione nell’interesse dei cittadini.
Decorrenza dei benefici
La decorrenza dei benefici rimane comunque fissata a partire dal 1 gennaio 2008, anche se le procedure non sono ancora state perfezionate. Quindi retroattiva.
Per ottenere quei benefici, relativi anche al 2008, la Deliberazione 6 agosto 2008 precisa che le domande debbono essere presentate entro il 28 febbraio 2009. Se però il termine previsto per l’avvio del sistema informatico dovesse andare oltre il primo gennaio 2009, è verosimile che anche quel termine possa subire una deroga.
Si rimanda a successivi aggiornamenti che saranno tempestivi non appena ci saranno novità.
Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2008
Consulta:
- Deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08
- Deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08 – Allegato A
- Deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08 – Tabelle
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007
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