Patente nautica e disabilità
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146. Si tratta del nuovo codice per la nautica da diporto che entrerà in vigore dal 12 dicembre prossimo.
Il nuovo codice affronta anche la questione del rilascio della patente nautica a persone con disabilità, opportunità finora in larga misura preclusa. Prima di presentare le novità è opportuno ricordare sinteticamente quale fosse la situazione precedente.
La situazione fino ad oggi
Il conseguimento della patente nautica era disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche). La norma fissava anche i requisiti per ottenere l’idoneità alla patente nautica definiti dall’articolo 5 e dall’allegata tabella A, indicazioni a tratti ambigue.
Da un lato l’articolo 5 consentiva un certo spazio discrezionale agli organi accertatori cui è affidato l’incarico di accertare la possibilità di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente nautica. Si precisava inoltre che in presenza di “malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita (…)”.
Dall’altro lato, tuttavia, la tabella A che elenca dettagliatamente le patologie, le malattie e le affezioni di seguito indicate, esclude il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto. La tabella inoltre dedica il secondo paragrafo all’efficienza degli arti: “Non possono conseguire od ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita”.
Da più parti era stata richiesta una modifica sostanziale della disposizione in modo da consentire, nel rispetto della sicurezza, a molti disabili di comandare o condurre un’imbarcazione da diporto.
Il nuovo codice
Il nuovo Decreto ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per il diporto.
Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto entro dodici miglia dalla costa oppure senza alcun limite dalla costa. La patente A può essere rilasciata per le unità a motore oppure a vela oppure a propulsione mista.
Le patenti B abilitano al comando delle navi da diporto. I titolari possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Infine, le patenti di categoria C (articolo 27) abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. È in questo caso richiesta la presenza a bordo di un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, “idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare”. Inoltre l’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, “in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.” Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’allegato I al decreto, ma questo non significa che le persone con disabilità non possano ottenere anche le patenti di categoria A oppure B. Con la patente C, quindi, niente navigazioni “in solitaria”.
Le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, oppure dagli uffici circondariali marittimi o dalla motorizzazione civile a seconda del limite della navigazione dalla costa.
Durata e ausili
Diverso il trattamento anche relativamente alla durata della validità. Le patenti nautiche hanno validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida, durata ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. Le patenti C sono invece limitate ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
Diversamente da quanto qualcuno si attendeva, non sono previsti dal decreto ausili obbligatori in alcuni casi di disabilità. Come abbiamo riportato è previsto l’obbligo, per le sole patenti C, della presenza a bordo di un dispositivo elettronico che si attivi in caso di caduta in mare e disattivi il pilota automatico e arresti i motori.
La prescrizione non appare del tutto comprensibile. Ci si chiede perché questa limitazione debba essere limitata alle patenti di categoria C, cioè quale sia la differenza se il “capitano” caduto in mare sia un disabile oppure no.
Inoltre non è chiaro se la disattivazione dei motori deve essere contestuale alla caduta fuoribordo o se deve esservi un dispositivo fisso sull’imbarcazione che qualunque componente dell’equipaggio può attivare. Per essere contestuale la disattivazione dovrebbe necessariamente essere “radiocontrollata”. Ancora, non si comprende se di questo dispositivo debba esserne dotata solo la persona disabile responsabile della “direzione” o anche ogni membro dell’equipaggio.
Requisiti fisici
I requisiti fisici per l’idoneità alla patente nautica sono indicati dal primo allegato.
Nel primo paragrafo si elencano le patologie e le affezioni che consentono il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione. Sono quindi elencate le varie affezioni e indicati dei limiti (diabete, affezioni respiratorie, malattie cardiovascolari ecc.). Queste persone possono ottenere le patenti di categoria A e B.
Il secondo paragrafo elenca le patologie e le menomazioni per le quali è ammesso solo il rilascio della patente nautica di categoria C che abilita, come abbiamo detto, alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
Sono indicati due gruppi di menomazioni e patologie. Il primo gruppo riguarda le minorazioni anatomiche o funzionali agli arti. Sono ritenute invalidanti “le alterazioni che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita”. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è assistita da una protesi adeguata che assicuri, per l’arto superiore, una presa sufficiente, oppure, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
Il secondo gruppo di patologie, per le quali previo accertamento medico �� ammesso il solo rilascio della patente C, sono più dettagliatamente indicate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; malattie del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
Anche in questo caso il primo allegato al Decreto precisa che se queste patologie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, possono essere rilasciate anche le patenti A o B con una limitata validità a due anni. Il giudizio è rimesso alla commissione medica locale che può avvalersi di visite specialistiche presso strutture pubbliche.
Il terzo paragrafo, infine, descrive i requisiti uditivi e visivi minimi per il rilascio delle patenti nautiche.
Come si potrà notare, alle commissioni mediche locali è concesso un ampio margine di discrezionalità. Il timore è che venga applicato pedissequamente, senza una lettura attenta dell’allegato 1, il secondo comma dell’articolo 37 che afferma rigidamente: “Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.”. Mentre, come abbiamo visto, vi possono essere delle significative eccezioni.
Si ringrazia per il supporto Sergio Mistrorigo e il sito VelaBlog cui si manda per approfondimenti tecnici
Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2008
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