Nuove norme sul welfare
Il 24 dicembre scorso, in concomitanza con il definitivo varo della Legge Finanziaria per il 2008, il Senato ha approvato in via definitiva anche le nuove norme sul welfare. Come si ricorderà, il 23 luglio scorso era stato sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il Protocollo Welfare. La Legge approvata (n. 247 del 24 dicembre 2007) recepisce le indicazioni di quel documento in materia di mercato del lavoro, previdenza e pensioni, lavoro part-time e ammortizzatori sociali vari.
Lungi dall’analizzare la nuova norma in tutta la sua complessità e le sue ricadute, illustriamo di seguito gli aspetti che riguardano più direttamente le persone con disabilità e i loro familiari.
Assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui.
La norma istitutiva (Legge 118/1971) prevedeva come ulteriore condizione che queste persone fossero incollocate al lavoro. Una disposizione del 1996 (Legge 662, articolo 1, comma 249) impone che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentino una dichiarazione in cui confermano l’iscrizione alle liste di collocamento.
La nuova norma (articolo 1, commi 35 e 36) ha abrogato quest’ultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971. La condizione non è quindi più di essere incollocati a lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa. Questa condizione va autocertificata annualmente all’INPS.
La disposizione, che appare come una semplificazione amministrativa, in realtà può riservare una spiacevole sorpresa per alcune persone che attualmente percepiscono l’assegno.
In effetti l’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche svolgendo una attività lavorativa “minima” (poche ore alla settimana). Ci riferiamo a quanto indicato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 181/2000 (modificato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297). L’articolo 4, comma 1 lettera a) ammette che si possa conservare lo stato di disoccupazione anche nel caso si svolga un’attività lavorativa “tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” (poco più di 6.000 euro annui).
Pertanto l’invalido parziale che svolgeva un’attività lavorativa minima con un reddito comunque inferiore al limite previsto (4.238,26 euro annui), poteva conservare l’iscrizione alle liste di collocamento e continuare a percepire l’assegno di assistenza.
Dopo l’approvazione della Legge 247/2007, dovendo dichiarare di non svolgere alcuna attività lavorativa, quell’invalido parziale non potrà più percepire l’assegno mensile di assistenza.
Norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità
La Legge 247/2008 (articolo 1, commi 36-38) modifica una parte della Legge 68/1999 che tratta di diritto al lavoro delle persone con disabilità in particolare nella parte relativa alle convenzioni per l’inserimento lavorativo, aspetto su cui era intervenuta – con decise contestazioni da parte delle associazioni dei disabili – anche la cosiddetta Legge Biagi.
Le convenzioni per l’inserimento temporaneo a fini formativi di persone disabili potranno ora essere stipulate anche con imprese sociali (Decreto Legislativo 155/2006) e datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione, oltre che con le cooperative sociali e liberi professionisti disabili.
Viene poi introdotto un meccanismo per favorire ulteriormente l’assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento. Viene prevista l’opportunità di stipulare convenzioni tra centri per l’impiego, datori di lavoro tenuti all’obbligo di assunzione di persone disabili e soggetti destinatari (cooperative sociali, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assumere).
Vengono fissati dei limiti: le convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico previsto. Non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, o più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. Inoltre la convenzione è possibile solo se c’è una contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte dell’azienda.
Apposite convenzioni (tra uffici competenti, datori di lavoro obbligati, datori di lavoro destinatari) potranno essere stipulate nel caso in cui i datori di lavoro obbligati dimostrino particolari difficoltà nell’inserimento delle persone disabili nel normale ciclo produttivo (si pensi ad alcune lavorazioni in catena).
Sono fatte salve, in via transitoria, le convenzioni già in essere in forza della Legge Biagi (Decreto Legislativo 276/2003).
Novità anche sul fronte degli incentivi nel caso di assunzioni di disabili a tempo indeterminato. L’agevolazione è diversa a seconda del grado di invalidità della persona assunta in forza di convenzioni e varia dal 25% al 60% del costo salariale.
Confermato il rimborso forfetario delle spese per trasformare e adeguare il posto di lavoro o per l’uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.
Part-time
La Legge 247/2007 (articolo 1, comma 44) introduce norme di maggior favore relativamente al passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello parziale.
I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’Azienda USL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Meno impositiva è la norma relativamente ai familiari di persone con patologie oncologiche, o di lavoratori che assistano un familiare disabile (con handicap grave certificato e titolare di indennità di accompagnamento ): in questo caso è concessa solo la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La stessa opportunità è ammessa anche nel caso di handicap non grave (art. 3, comma 1 della Legge 104/1992), ma è limitata nel caso di assistenza ai soli figli di età non superiore ai tredici anni.
Deleghe al Governo
La norma approvata attribuisce al Governo un’ampia delega a legiferare – “garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” – su vari aspetti ma con alcuni principi direttivi fra i quali: la previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione femminile; la revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l’utilizzo; il rafforzamento delle opportunità di lavoro a tempo parziale e di telelavoro; il rafforzamento dei servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro.
Si tratta di una delega che rimane valida e cogente al di là delle crisi di Governo e dei cambi di legislatura.
6 febbraio 2008
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